COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 31/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 143/ Stagione Sportiva 2007/08 Reclamo A.S.D. Piazza Al Serchio Avverso Squalifica Per 5 Gg. Del Calciatore Orsi Diego (C.U. N° 29 Del 1012008)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 31/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 143/ Stagione Sportiva 2007/08 Reclamo A.S.D. Piazza Al Serchio Avverso Squalifica Per 5 Gg. Del Calciatore Orsi Diego (C.U. N° 29 Del 1012008) Reclama la A.s.d. Piazza al Serchio avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Territoriale della Toscana con la seguente motivazione: “Espulso per condotta violenta nei confronti di un avversario, alla notifica offendeva il D.G.”. La reclamante nel chiedere la riduzione della sanzione non nega che il calciatore Orsi abbia avuto un contatto con un avversario, ma descrive l’episodio in modo tale da ritenere che l’avversario sentendosi preso per un braccio, trattenuta effettuata per riprendere velocemente il gioco, abbia accentuato la caduta traendo in inganno il D.G., nega poi che che l’Orsi abbia offeso l’arbitro. La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo. L’arbitro nel supplemento ridescrive l’episodio dello strattonamento all’avversario aggiungendo particolari che fanno ritenere il gesto del calciatore Orsi rientrante in quelli definiti dal C.G.S. “atti di violenza”. Del resto l’afferrare un avversario con entrambre le braccia in una presa che il D.G. descrive come “tipica della lotta greco-romana”, proiettando il medesimo indietro di un paio di metri, non può che ritenersi atto di violenza. L’arbitro sostiene che l’avversario non avrebbe accentuato la caduta, ma certamente il terreno fangoso potrebbe aver reso più difficile l’equilibrio. In ogni caso poiché il minimo edittale per episodi violenti è di tre giornate in assenza di conseguenze fisiche, la sanzione comminata appare adeguata e meritevole di conferma. A tale sanzione va aggiunta quella per le offese al D.G., infatti quest’ultimo conferma nel supplemento quanto già oggetto di rapporto, ovvero che alla notifica dell’espulsione il calciatore Orsi rivolgeva frasi offensive che, di norma, vengono sanzionate con due giornate di squalifica. Giusta pertanto la sanzione inflitta anche per tale episodio. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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