COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 31/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 138/ stagione sportiva 2007/08 Gara Jolly Montemurlo – Montepiano (1-1) del 7/1/08. Campionato di III categoria, in C.U. n. 24 del 9/1/08 C.P. Prato.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 31/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 138/ stagione sportiva 2007/08 Gara Jolly Montemurlo – Montepiano (1-1) del 7/1/08. Campionato di III categoria, in C.U. n. 24 del 9/1/08 C.P. Prato. Reclama la società Jolly Montemurlo avverso la squalifica dei seguenti calciatori: 1) Tre gare a Lampredi Alberto “ per condotta violenta nei confronti di un giocatore avversario”. 2) Cinque gare a Russo Domenico “ per condotta violenta con conseguenze nei confronti di un giocatore avversario a fine gara”. La reclamante nell’inoltrare il reclamo, descrive i fatti stemperando la condotta dei propri calciatori e chiedendo, in primis una riduzione delle sanzioni e successivamente di essere uditi dal Collegio. Con fax del 25/01/08 tuttavia, la reclamante ha comunicato alla C.D. l’impossibilità di partecipare all’udienza nonostante la rituale convocazione. La C.D. esaminati gli atti ufficiali accoglie il reclamo. In effetti, sulla scorta della documentazione in atti, le sanzioni appaiono severe in quanto, per il Lampredi, trattasi di un gesto rimarchevole, ma non particolarmente violento (almeno da quanto risulta dalla documentazione), mentre per il Russo, la cui condotta appare sicuramente degna di maggiore censura, pure essendo di natura violenta, non appare così tale da meritare la sanzione inflittagli. P.Q.M. La C.D. cassa le sanzioni inflitte ai due tesserati dal G.S. e squalifica il calciatore Lampredi Alberto per due giornate di gara ed il calciatore Russo Domenico per quattro giornate di gara. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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