COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 31/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 120/ Stagione Sportiva2007/08 Gara S.Quirico – Pienza (1-2) del 15/1272007. Campionato Juniores provinciali. In C.U. n.21 del 19/12/2007 C. P. Siena
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul
Comunicato Ufficiale N. 32 del 31/1/2008
. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE
120/ Stagione Sportiva2007/08 Gara S.Quirico – Pienza (1-2) del 15/1272007.
Campionato Juniores provinciali. In C.U. n.21 del 19/12/2007 C. P. Siena
Reclama la società Pienza avverso la squalifica fino al 19/06/2008 del calciatore Pellegrini Roberto “perché a seguito di una ammonizione si rivolgeva al D.G. con frasi oltremodo offensive ed ingiuriose, prendendolo per le spalle e costringendolo a girarsi, e, una volta espulso reiterava, le ingiurie nei confronti del D.G. mentre veniva portato via dai compagni. Al termine della gara si ripresentava al D.G. prendendolo per le spalle per altre due volte e veniva di nuovo allontanato dai dirigenti che gli impedivano di avvicinarsi allo spogliatoio del D.G. sebbene lui continuasse a cercare di avvicinarsi minacciosamente allo stesso”.
La reclamante non contesta le frasi profferite dal proprio tesserato, tuttavia circa il fatto principe della sanzione, ovvero l’atteggiamento aggressivo e minaccioso verso l’arbitro, sostiene come il predetto si è concretizzato, in realtà, in un’attività senza intento violento, tanto che nessuna conseguenza si è riverberata sull’arbitro.
Chiede pertanto una riduzione della sanzione e di essere udita dal Collegio.
L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma sostanzialmente quanto già evidenziato nel primo scritto, sottolineando tuttavia come il gesto del Pellegrini “era dovuto più ad un eccesso di nervosismo che all’intenzione di usarmi violenza”.
All’udienza del 25/1/08 la società, rappresentata dal presidente ed assistita dal proprio legale, ha ribadito la propria tesi difensiva supportata dalla versione fornita dal D.G. nel supplemento di rapporto.
La C.D. esaminati gli atti ufficiali ed udita la parte reclamante accoglie il reclamo.
La condotta del calciatore rientra senza ombra di dubbio fra quelle che una normale logica sportiva dovrebbe non contemperare pertanto, deve essere adeguatamente perseguita anche nell’ottica di una severa reprimenda verso una serie di comportamenti assolutamente intollerabili.
Tuttavia, la tesi della mancanza di violenza specifica verso l’arbitro, fa propendere il Collegio per una riduzione della sanzione comminata dal G.S. il quale ha, ovviamente, graduato la sanzione sulla sola scorta del rapporto arbitrale.
P.Q.M.
La C.D. in accoglimento del reclamo, cassa la decisione del G.S. e quindi la squalifica del calciatore Pellegrini Roberto fino al 19/06/2008, squalificandolo invece fino al 19/04/2008.
Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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