COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 31/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 107/ stagione sportiva 2007/08 Reclamo del Sig. Franco De Negri avverso la decisione del G.S. che lo inibiva a svolgere qualsiasi attività fino al 28/02/2008. (C.U. n. 26 del 13/12/2007.)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 31/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 107/ stagione sportiva 2007/08 Reclamo del Sig. Franco De Negri avverso la decisione del G.S. che lo inibiva a svolgere qualsiasi attività fino al 28/02/2008. (C.U. n. 26 del 13/12/2007.) A fine gara il Sig. De Negri, quale massaggiatore della società Coiano Santa Lucia, entrava nello spogliatoio dell’arbitro per ritirare le note di gara della propria squadra. Consegnate le note in questione il DG. gli porgeva la mano in segno di saluto. Tale gesto veniva rifiutato e il tesserato in questione lasciava lo spogliatoio prima offendendo l’arbitro e poi sbattendo la porta. Per tale comportamento veniva sanzionato con una inibizione a svolgere qualsiasi attività fino al 28/02/08. Avverso tale provvedimento il sig. De Negri propone reclamo in proprio, sostenendo di essere entrato nello spogliatoio arbitrale solo dopo esserne stato autorizzato. Conferma di aver rifiutato il saluto del DG essendo, in quel momento, molto nervoso a causa dell’esito della gara. Sottolinea, infine, di aver abbandonato lo spogliatoio chiudendo la porta in maniera assolutamente normale. Pertanto, ritenendosi colpevole del solo fatto di non aver stretto la mano al DG., il tesserato in questione ritiene di essere colpevole soltanto di mancanza di fair-play. Chiede, infine, di essere ascoltato dalla Commissione Disciplinare. In data 25/01/2008 il sig. Franco De Negri compariva davanti a questa C.D. Gli veniva data lettura del supplemento di rapporto gara, dove l’arbitro confermava quanto già descritto in sede di rapporto gara. In tale supplemento l’arbitro ribadiva che nell’allontanarsi dallo spogliatoio lo offendeva e sbatteva violentemente la porta. Il reclamante ribadiva di non aver offeso l’arbitro e di non aver sbattuto la porta. Sottolineava il fatto che in 10 anni di attività sportiva non aveva mai riportato sanzioni. Questa C.D.,pur apprezzando il comportamento processuale tenuto dal reclamante, non può che confermare la sanzione del G.S.,stante quanto riportato dall’arbitro nei suoi rapporti gara, avendo gli stessi natura di fede privilegiata. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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