COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 7/2/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE 153 stagione sportiva 2007/08 . Reclamo proposto da F.C.D. La Querce, avverso la decisione del G.S.T. Toscana che ha squalificato i giocatori Figus Maurizio e Wolf Filippo per 3 gare. C.U. N° 30 del 17.01.2008.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 7/2/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE 153 stagione sportiva 2007/08 . Reclamo proposto da F.C.D. La Querce, avverso la decisione del G.S.T. Toscana che ha squalificato i giocatori Figus Maurizio e Wolf Filippo per 3 gare. C.U. N° 30 del 17.01.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale squalificava i calciatori: Figus Maurizio per condotta violenta verso un calciatore avversario a fine gara; Wolf Filippo poiché a fine gara calciava volontariamente il pallone verso un calciatore avversario raggiungendolo alla nuca. Gli episodi accadevano alla conclusione della gara Signa 1914 – La Querce del 13.01.2008. Avverso tali provvedimenti proponeva ricorso la società F.C.D. La Querce fornendo la propria versione dei fatti. In sostanza, la reclamante sostiene la involontarietà del gesto del Wolf, e il ruolo di pacificatore per il Figus. Conclude con la richiesta di riduzione delle squalifiche. Il reclamo merita parziale accoglimento. Sulla posizione del giocatore Wolf, non si ravvedono gli estremi per una riduzione della sanzione. Quanto si evince dal rapporto di gara, infatti, non lascia adito a diverse interpretazioni dell’accaduto; il Giudice Sportivo ha senz’altro correttamente sanzionato il gesto commesso. Per quanto riguarda invece il calciatore Figus, quanto sostenuto dalla reclamante non appare così incompatibile con il rapporto di gara. Il ruolo di questo giocatore infatti, nel contesto della dinamica dell’episodio, anche se appare in qualche modo perlomeno concitato e un minimo aggressivo (lo afferrava e lo tratteneva stringendogli una mano sul volto), sembra effettivamente orientato anche a bloccare il compimento di un ulteriore gesto violento. D’altra parte la stessa richiesta di riduzione della squalifica del Figus (e non di un suo totale proscioglimento) lascia intendere che anche la reclamante legge l’episodio addebitato al Figus non proprio “ortodosso”. Motivi di equità e anche di modulazione fra i due gesti, quindi, consigliano una riduzione della sanzione inflitta al sig. Figus Maurizio. P.Q.M. La Commissione Disciplinare in accoglimento del reclamo riduce a due giornate la squalifica al sig. Figus Maurizio. Conferma la squalifica al tesserato Wolf Filippo. Dispone la restituzione della tassa di reclamo.
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