COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 7/2/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 134 Stagione Sportiva 2007/08 Reclamo Pol. Prato 2000 Avverso Squalifica Fino Al 952008 Del Calciatore Vommaro Stefano (C.U. N° 24 Del 912008)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 7/2/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 134 Stagione Sportiva 2007/08 Reclamo Pol. Prato 2000 Avverso Squalifica Fino Al 952008 Del Calciatore Vommaro Stefano (C.U. N° 24 Del 912008) Reclama la Pol. Prato 2000 avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Territoriale di Prato con la seguente motivazione: “Alla notifica della sua espulsione per proteste si avvicinava al D.G. e lo spintonava a mani aperte all’altezza della spalla facendolo indietreggiare di mezzo metro senza procurargli dolore. Sanzione aggravata per il ruolo di capitano”. La reclamante nel chiedere la riduzione della sanzione non nega che il calciatore Vommaro abbia avuto un contatto con l’arbitro, ma solo, in qualità di capitano, per chiedere spiegazioni circa l’espulsione di un compagno. Ammette invece che il Vommaro a seguito della espulsione protestava offendendo l’arbitro. La reclamante in via istruttoria chiede l’audizione personale del calciatore squalificato, richiesta non accoglibile per espresso divieto fattone dal CGS. Un tesserato sottoposto a provvedimento di squalifica non può essere ascoltato se non nel caso in cui sia lui stesso a presentare reclamo, non nel caso in cui sia la società a reclamare, in questo caso l’unico soggetto che può comparire è il legale rappresentante della società o un suo delegato (ma che non può essere il giocatore squalificato). Venendo al merito la C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo. L’arbitro nel supplemento ridescrive l’episodio della spinta e della situazione ambientale smentendo la ricostruzione dei fatti fornita dalla reclamante, inoltre asserisce che il contatto del Vommaro non fu casuale né cagionato dalla presenza di compagni nelle vicinanze. Considerato il carattere di prova privilegiata che il rapporto ed il supplemento hanno nell’ordinamento è pienamente provata la responsabilità del calciatore. La reclamante ammette le offese e, considerata la qualifica di capitano, la sanzione irrogata dal primo giudice appare ben proporzionata alla gravità dei fatti contestati e meritevole di conferma. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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