COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 7/2/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA DI TERZA CATEGORIA 135 Stagione sportiva 2007/08 Impugnazione della U.S. D. CIVITELLA avverso la squalifica del calciatore LORENZINI SIMONE, inflitta dal G.S.T. Provinciale di Grosseto, fino al 9 aprile 2010 (Com. Uff. n. 24 del 9 gennaio 2008).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 7/2/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA DI TERZA CATEGORIA 135 Stagione sportiva 2007/08 Impugnazione della U.S. D. CIVITELLA avverso la squalifica del calciatore LORENZINI SIMONE, inflitta dal G.S.T. Provinciale di Grosseto, fino al 9 aprile 2010 (Com. Uff. n. 24 del 9 gennaio 2008). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D.T.T, chiedendo la riduzione della sanzione come sopra inflitta al proprio tesserato, Sig. LORENZINI SIMONE, che il G.S.T. provinciale di Grosseto aveva così motivato: “A termine della gara, subito dopo il triplice fischio, mentre il DG si dirigeva nello spogliatoio, veniva raggiunto, correndo da alcuni calciatori della società USD Civitella, tra cui il suddetto LORENZINI, il quale avvicinatosi al DG ed offendendolo, gli cingeva il collo stringendolo con forza, tra il braccio e l’avambraccio provocando dolore; alle sollecitazioni del DG di cessare nel comportamento suddetto, il LORENZINI stringeva ancora di più il collo del DG, aumentando il dolore. Si rendeva necessario l’intervento di terzi per il definitivo allontanamento ”- Deduceva la reclamante, in sede di reclamo, che il tesserato, pur avendo realizzato una condotta censurabile, la stessa era in fatto caratterizzata da una portata diversa e meno grave “…affiancava il DG e appoggiandogli un braccio sulla spalla, gli consigliava di essere meno strafottente e di sottostare a quelle regole comportamentali che prevedono rispetto nei confronti dei giocatori e dei dirigenti, essendosi il DG rivolto in modo offensivo all’allenatore della USD Civitella: tutto questo avveniva senza che nessun gesto violento e nessuna aggressione fosse messa in atto”; aggiungeva che se lo sviluppo della vicenda fosse stato come descritto in atti, avrebbe attirato l’ attenzione dei presenti che, in realtà, di nulla si sono accorti. L’arbitro chiaramente aveva descritto, nel rapporto, l’accaduto, esattamente e puntualmente nei termini sintetizzati dalla decisione del GST Provinciale. Nel supplemento di rapporto, quivi inoltrato, oltre a ribadire la dinamica come sopra descritta, il DG ha spiegato che il “ …mi raggiungeva all’interno dell’area di rigore in prossimità ai locali spogliatoio; quindi mi poneva il suo braccio sinistro intorno al collo. Da prima il braccio del Lorenzini non stringeva il mio collo, tant’è che lo interpretavo, solo in un primo momento, come un gesto di derisione. Ponendo il braccio intorno al mio collo, mi diceva ‘ arbitro sei un pezzo di m…a, mi devi rispettare, brutta m…a! Al sentire pronunciare tale frase tentavo di allontanarmi facendo un passo laterale in direzione opposta alla sua, gesto che mi impediva di fare poiché in quel momento col suo braccio sinistro, mi stringeva con violenza intorno al collo dicendomi ‘ devi rispettarmi, m…a!... A conclusione dei fatti sopra descritti, interveniva un compagno di squadra (e il Q. , atleta n.10, che nel contempo lo aveva anch’egli offeso), il quale, con energia, prendeva la maglia del Lorenzini stesso e lo tirava in direzione opposta alla mia…a seguito di questo intervento il Lorenzini lasciava andare la presa intorno al mio collo”. Ancora riferisce il D.G.: “Quanto su descritto si è svolto in non più di quindici secondi…in un luogo distante dalle panchine e dal resto dei giocatori, la maggior parte dei quali era posizionato al centro del campo” - Conclamati i fatti ascritti al tesserato – tenuto conto della fede privilegiata da riconoscersi alla versione arbitrale, che deriva da espressa disposizione delle Carte Federali - a cui si aggiunge la linearità del racconto riportato, puntuale nella descrizione dell’accaduto in suo danno, che, pertanto, è credibile in toto, qui evidenziandosi come il D.G. spieghi come la durata della condotta aggressiva sia – di fatto - stata breve, precisando che il dolore sia intervenuto nel secondo momento di stretta al collo, comunque progressivamente inferto, grazie anche all’intervento di allontanamento da parte di compagni di squadra dell’autore dei gesti altamente vessatori, il non verificarsi di esiti più gravi, comunque non valutabili. Tutto ciò evidenziato, ribadita la assoluta gravità della vicenda, la cui connotazione appare di intuitiva evidenza, depone per una valutazione sanzionatoria più contenuta della pena, come sopra prevista e sancita dal primo giudice, anche il necessario giudizio comparativo con altre fattispecie di proporzionata gravità, assimilabili a quella per cui è procedimento, e la circostanza che la duplice stretta al collo avesse una sua gradualità e una sorta di “autocontenimento”, non segnalandosi principi di soffocamento e nemmeno disturbi al respiro, quindi la sostanziale assenza di pregiudizi lesivi concreti arrecati. In definitiva, non può non evidenziarsi come la deplorevolissima azione del Lorenzini sia volta certamente anche ad arrecare un certo dolore all’arbitro, a mezzo di non superabile, sproporzionata, ed incontrollata azione di rabbia inconsulta del calciatore, il quale, ben consapevolmente, voleva manifestare - con certa violenza - il proprio “disappunto” per certe decisioni tecniche del DG che non condivideva, ma con l’intento anche di trattenerlo al fine di “dirgli in faccia” le profferite offese e minacce. Pertanto la sanzione, come inflitta dal GS, pur mantenendosi la sua afflittività, può essere ridotta, apparendo congrua e proporzionata quella da stabilirsi in anni uno e mesi sei di squalifica e cioè fino al 24 luglio 2009. P.Q.M. Accogliendo il reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore LORENZINI SIMONE stabilendola fino al 24 luglio 2009 (anziché fino al 9 aprile 2010, come stabilito dal G.S.T. Provinciale di Grosseto) . Dispone restituirsi la relativa tassa.
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