COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 7/2/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 150 stagione sportiva 2007/08 . reclamo della U.S Virtus Firenze avverso esito gara Virtus Firenze – Ideal Club Incisa del 20.01.2008 . ( risultato 1 – 4 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 7/2/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 150 stagione sportiva 2007/08 . reclamo della U.S Virtus Firenze avverso esito gara Virtus Firenze – Ideal Club Incisa del 20.01.2008 . ( risultato 1 – 4 ) La U.S Virtus Firenze , con reclamo tempestivamente e formalmente corretto , chiede vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto indicato , sostenendo che allo stesso abbia preso parte il calciatore Buccianti Simone malgrado squalificato. Invia proprie controdeduzioni la soc. Ideal Club Incisa la quale , ammettendo che il reclamo nella sua formulazione , apparisce corretto , in realta’ nei fatti e’ da considerare errato atteso che la il calciatore Buccianti , espulso nella gara precedente , non era in campo. Al suo posto era presente il calciatore Benucci Thomas che , in buona sostanza , si e’ trattato di un semplice errore formale nella compilazione delle liste gara. Il reclamo e’ fondato e merita di essere accolto. Gli atti gara e segnatamente la “ distinta dei giocatori partecipanti alla gara “ compilata e consegnata all’arbitro dalla soc. Ideal Club , indica come partecipante alla gara il calciatore Buccianti Simone schierato con il N° 7 fin dall’inizio della gara e poi sostituito al 35° del secondo tempo. Le argomentazioni addotte dalla stessa Soc. incisa , non possono in alcun modo scalfire quanto prodotto dagli atti ufficiali di gara che non presentano anomalie di sorta. P.Q.M La C.D.T , in applicazione del disposto di cui all’art. 17 comma 5 C.G.S , infligge alla soc. Ideal Club Incisa la punizione sportiva della perdita della gara per 0/3 . Inoltre infligge al calciatore Buccianti UNA giornata di squalifica , al sig. Zerini Stefano , quale accompagnatore ufficiale della gara la inibizione fino al 07/03/08. Alla societa’ ammenda pari a 100 Euro. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it