COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 14/2/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 155 Stagione Sportiva 2007/08 Reclamo USD Gambassi avverso Squalifica Calciatore Scardigli Sandro Fino Al 2432008 (C.U. N° 31 Del 241 8)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul
Comunicato Ufficiale N. 34 del 14/2/2008
. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
155 Stagione Sportiva 2007/08 Reclamo USD Gambassi avverso Squalifica Calciatore Scardigli Sandro Fino Al 2432008 (C.U. N° 31 Del 241 8)
Propone rituale reclamo la U.S.D. Gambassi Terme avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S, Territoriale della Toscana con la seguente motivazione:“ Rivolgendo al D.G. frase irriguardosa cercava di attirarne l’attenzione trattenendolo lievemente per una spalla”.
La reclamante nel chiedere una riduzione della sanzione, descrive l’antefatto che, a suo dire sarebbe determinante per rilevare da un lato la legittimità delle proteste da parte del calciatore, dall’altro l’assoluta casualità del contatto tra il giocatore e l’arbitro.
La C.D.T , esaminato il reclamo acquisito il supplemento di rapporto, sentito il rappresentante della società all’udienza 822008, come da richiesta, decide di accogliere il reclamo.
Premesso che tutta la descrizione dell’antefatto non rileva in quanto, trattandosi di decisioni tecniche prese dal D.G. in campo, giuste o sbagliate che siano, non è compito della C.D. esaminarle, mentre il comportamento dei calciatori ed in genere dei tesserati deve essere conforme a regolamento indipendentemente da eventuali errori arbitrali.
Fatta tale premessa è indubbio che il contatto tra lo Scardigli e l’arbitro vi sia stato, e che sia stato volontario e non casuale, ma dalla stessa descrizione dell’arbitro si può apprezzare la assoluta venialità del gesto e quale fosse l’intento del giocatore.
La stessa frase pronunciata rientra nel novero delle frasi irriguardose e non offensive.
La sanzione del primo giudice, appare meritevole di ridimensionamento.
P.Q.M.
La C.D. in accoglimento del reclamo riduce la squalifica a Scardigli Sandro fino al 2422008, ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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