COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 14/2/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 151 stagione sportiva 2007/08 Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantesca Indomita Quarata avverso la decisione del G.S. che disponeva la squalifica del giocatore Frangipani Chierici Andrea per 4 giornate ed il pagamento di un’ammenda pari a 150 Euro (C.U. n. 23 del 9/01/2008)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 14/2/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 151 stagione sportiva 2007/08 Oggetto: Reclamo dell'Associazione Sportiva Dilettantesca Indomita Quarata avverso la decisione del G.S. che disponeva la squalifica del giocatore Frangipani Chierici Andrea per 4 giornate ed il pagamento di un'ammenda pari a 150 Euro (C.U. n. 23 del 9/01/2008) Il G.S. applicava le sanzioni oggi reclamate con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara disputata, in data 13 gennaio 2008, tra la reclamante e la società Faellese (sospesa sul punteggio di 1-0) con la seguente motivazione che viene integralmente trascritta: “Esaminati gli atti ufficiali, e rilevato che l'incontro in intestazione è stato sospeso dal d.g. al minuto 39 del 2° tempo a seguito di accadimenti tali da far ritenere a detto Arbitro che non sussistevano le condizioni per la sua prosecuzione. Rilevato in particolare che tale motivo era rappresentato da una rissa scatenatasi tra tesserati delle due Società, peraltro non identificati, ad eccezione dei giocatori Ghezzi Riccardo (Faellese) e Frangipani Chierici Andrea (I. Quarata), rissa che terminava dopo circa 4 minuti, anche grazie all'intervento dei rispettivi dirigenti. Ritenuto che l'Art. 64/2 delle NOIF impone all'Arbitro di non far proseguire la gara quando si verifichino fatti e situazioni, che a suo giudizio appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio. Considerato che quanto emerge dagli atti, pur trattandosi di situazione anomala e sicuramente deprecabile, non pare configurare a giudizio di questo G.S.T. una situazione di pericolo tale da imporre la sospensione della gara (atto estremo ed eccezionale) (confronto C.U. n.21 del (8/11/2007 pag 610 decisione del GSR) P.Q.M. Delibera di adottare I seguenti provvedimenti: Squalifica per 4 giornate di gara al tesseralo Ghezzi Riccardo (Faellese) per condotta violenta nei confronti di un tesserato avversario. Squalifica per 4 giornate di gara al tesserato Frangipani Chierici Andrea (I. Quarata) Per condotta violenta nei confronti di calciatore avversario. Euro 150,00 di ammenda alle società Faellese e Indomita Quarata per aver propri tesserati non identificati partecipato ad una rissa che induceva il d.g. a sospendere l'incontro. Dispone la ripetizione della gara I. Quarata - Faellese, mandando gli atti alla segreteria della Delegazione Provinciale per gli adempimenti conseguenti”. Avverso tale decisione l'Associazione Sportiva Dilettantesca Indomita Quarata proponeva rituale reclamo solo per quanto riguarda le sanzioni , eccependo che il giocatore avversario Ghezzi, in modo definito vile, avrebbe colpito con violenti calci un giocatore rimasto a terra e che la reazione del Frangipani sarebbe stata esclusivamente finalizzata a proteggere il compagno di squadra. Nell'azione di soccorso del medesimo non sarebbe possibile, ad avviso della reclamante, ravvisare alcun contenuto violento. La società evidenzia inoltre che il D.G. avrebbe errato nella compilazione del rapporto di gara identificando nel Ghezzi l'autore del fallo sul calciatore caduto precedentemente sul terreno; in realtà il calciatore si sarebbe trovato lontano dall'azione e sarebbe intervenuto solo successivamente colpendo (in modo decisamente antisportivo) con tre violenti calci l'avversario a terra. Il comportamento gratuitamente violento del Ghezzi avrebbe poi innescato la rissa e la conseguente impossibilità di prosecuzione dell’incontro; la reclamante concludeva dunque per l’annullamento delle sanzioni disciplinari adottate nei confronti del giocatore Frangipani e della stessa società. Correttamente, la società ritualmente convocata per l'udienza dell'8 febbraio 2008 (avendo chiesto di essere personalmente ascoltata) avvertiva di essere impossibilitata a partecipare e pertanto il fascicolo veniva ritenuto in decisione. Segnala la C.D.T. che in atti non vi è prova che possa attribuire al Ghezzi ed alla società Faellese l’esclusiva responsabilità nella genesi della rissa; nel rapporto è infatti riportato “Durante un'azione di gioco il n° 9 della Faellese Ghezzi Riccardo dopo aver commesso un fallo di gioco, sgambetto ad un avversario e mentre quest'ultimo si trovava per terra, il Ghezzi lo colpiva con un violento calcio agli arti inferiori. In quel preciso momento accorreva il n° 4 del Quarata Frangipani Chierici Andrea, il quale con una veemente reazione prendeva per il collo il Ghezzi e gli dava alcuni violenti spintoni. Il descritto episodio in pratica accendeva una furibonda rissa in svariate parti del terreno di gioco.” e ancora “... i rissaioli erano dislocati in più parti del campo, pertanto mi era difficile poter individuare i numeri delle maglie [...] la sospensione della partita in oggetto, aveva la piena solidarietà da parte di entrambe le dirigenze, anzi costoro, si scusavano nei miei confronti per la vergognosa rissa causata da tutti e ripeto da tutti i loro giocatori.” Inoltre il D.G. provvedeva, su esplicita richiesta di questa C.D.T. a stilare un supplemento nel quale precisava: “La mia descrizione in base all'episodio che ha provocato quella sgradevole rissa generale, risponde pari., pari alla realtà dei fatti realmente avvenuti. Anzi tengo a precisare che proprio l'episodio causato dal giocatori Orezzi della Società Faellese e dal Frangipani, tesserato dell'Indomita Quarata, era la precisa e indiscussa causa della zuffa che coinvolgeva quasi tutti i giocatori che si trovavano sul terreno di gioco. Tutto questo mio malgrado., mi induceva a dare termine alla gara in anticipo sul tempo regolamentare. Le altre deduzioni elencate dalla parte reclamante, sono al di fuori dalle mie primitive dichiarazioni riportate nel referto di gara e completamente campate in aria. Pertanto ribadisco totalmente quello che ho scritto in origine sul rapporto di gara.” Dunque il D.G. conferma ancora che la rissa debba essere attribuita ad entrambi i giocatori; ma anche laddove fosse emersa l’originaria ed esclusiva aggressività della squadra della Faellese nella fase iniziale della rissa – certamente più motivata dell'Indomita Quarata alla sospensione di una gara che la vedeva perdente – il rapporto di gara ed i relativi allegati, oltre al supplemento arbitrale, sembrano evidenziare una altrettanto chiara responsabilità in capo alla ricorrente nella prosecuzione della stessa. In effetti occorre distinguere tra un momento “genetico” nel quale anche una sola squadra può prendere l’iniziativa nell’aggressione fisica dell’avversario, cosa non avvenuta nella fattispecie in esame, ed un momento successivo nel quale entrambe le squadre accettano lo scontro sul campo ponendosi ben al di fuori delle regole del giuoco Calcio. Persino altri ordinamenti che ammettono la sussistenza di scriminanti quali la legittima difesa condizionano tale esercizio alla impossibilità di poter attuare soluzioni alternative – quali ad esempio la fuga - che possano contrastare il concreto pericolo del momento. Incompatibili con tale ricostruzione le dichiarazioni del D.G. sia sulla presenza di più capannelli di giocatori impegnati nella rissa in più parti del campo sia sull’elemento temporale che testimonia come tali scontri siano proseguiti sul rettangolo di giuoco per circa quattro minuti (nel pugilato un round dura da due a tre minuti). Si rammenta infine che la sanzione pecuniaria viene applicata all’intera squadra, non esonerando i singoli calciatori coinvolti (Frangipani) da eventuali addebiti mossi dalla Giustizia Sportiva con riferimento alle singole condotte poste in essere nel caso concreto. Questo meccanismo determina da un lato un effetto disincentivante per la squadra che evidentemente conosce bene le conseguenze di un’eventuale reazione aggressiva alla provocazione altrui dall’altro una responsabilizzazione dei singoli giocatori con ciò recuperando l’eventuale gap relativo ad una maggiore responsabilità “genetica” di una delle due compagini nel verificarsi degli scontri. Pertanto la decisione del G.S. appare corretta ed adeguata. P.Q.M. La C.D., respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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