LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 155 DEL 24 dicembre 2007 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. NAPOLI – Soc. TORINO

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 155 DEL 24 dicembre 2007 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. NAPOLI – Soc. TORINO Il Giudice Sportivo, preso atto della rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35 1.3) CGS del Procuratore Federale, pervenuta via fax alle ore 11.40 odierne, circa la condotta tenuta al 3° del secondo tempo dal calciatore Zalayeta Marcelo (Soc. Napoli); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nelle circostanze in causa, lo Zalayeta, palla al piede, entrava in velocità nell’area di rigore granata ove, percorso qualche metro, veniva affrontato dal portiere avversario in uscita. In quel frangente, il calciatore napoletano toccava con il piede destro il pallone deviandone in avanti la traiettoria, ed effettuando un “tuffo in avanti”, con ricaduta al suolo oltre il corpo del portiere avversario, lanciatosi a terra con le braccia protese in avanti. L’Arbitro, da posizione ottimale, sanzionava con l’assegnazione di un calcio di rigore l’intervento dell’estremo difensore, che veniva ammonito. E’ di tutta evidenza che la caduta dello Zalayeta non sia stata determinata in alcun modo dall’azione del portiere avversario, “sorvolato” senza alcun significativo contatto fisico, salvo un possibile, e comunque irrilevante, “sfioramento” di una mano, allorché il “tuffo” era già iniziato. E’ parimenti evidente che l’erronea assegnazione del calcio di rigore sia scaturita dalla condotta dello Zalayeta che, disinteressandosi della direzione impressa al pallone, proseguiva senza alcuna esitazione o deviazione, effettuando una plateale “caduta”, compatibile soltanto con l’intento di trarre in inganno il Direttore di gara. Ricorrono pertanto le condizioni per l’ammissibilità ex art. 35, n. 1.3 CGS della proposta prova televisiva e per la sanzionabilità ex art. 19 comma 4 lett. a) CGS della condotta gravemente antisportiva dello Zalayeta, nella misura quantificata nel dispositivo. P.Q.M. delibera, a seguito della segnalazione del Procuratore Federale, di infliggere al calciatore Zalayeta Marcelo (Soc. Napoli) la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara.
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