LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 166 DEL 22 gennaio 2008 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. FIORENTINA – Soc. TORINO

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 166 DEL 22 gennaio 2008 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. FIORENTINA – Soc. TORINO Il Giudice Sportivo, preso atto della rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35 1.3) CGS del Procuratore federale, pervenuta via fax alle ore 11.39 del 21 gennaio 2008, , in ordine al comportamento del calciatore Mutu Adrian (Soc. Fiorentina), tra il 29° ed il 31° del secondo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nelle circostanze in causa, il calciatore Mutu entrava, palla al piede ed in velocità, nell’area avversaria, attraversandola diagonalmente, in avanti ed al centro verso la propria destra. Alle sua spalle sopraggiungeva, parimenti in velocità, il calciatore granata Lanna, con una direttrice sostanzialmente ortogonale rispetto a quella dell’attaccante viola. Negli attimi immediatamente successivi all’incrocio tra i due calciatori, il Mutu, rallentata la corsa, effettuava un anomalo movimento del piede “d’appoggio” e cadeva al suolo, mentre il Direttore di gara decretava la concessione di un calcio di rigore. Ritiene questo Giudice che il comportamento dell’attaccante fiorentino non possa non destare delle perplessità, per una perdita di equilibrio apparentemente “ritardata” rispetto al punto di contatto con l’avversario e per l’ “enfatizzazione” nel movimento di caduta al suolo, ma le immagini televisive disponibili, per l’angolazione delle riprese, non consentono di verificare, sgombrando il campo da ogni dubbio, se e in che misura, negli attimi antecedenti, il piede sinistro del Mutu sia stato, o meno, colpito dal piede destro, proteso in avanti, del calciatore granata, così come ritenuto dal Direttore di gara. Da tale carenza di prova certa sulla materiale dinamica dell’episodio consegue l’impossibilità di formulare una inequivoca valutazione sull’intenzionalità, o meno, da parte del Mutu di trarre in inganno l’Arbitro, simulando un inesistente fallo ovvero accentuando gli effetti di un irrilevante contatto. Non sussistendo, pertanto, quell’ “evidenza”, normativamente richiesta ex art. 35 n. 3 CGS, di una pur probabile simulazione, P.Q.M. delibera di non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Mutu Adrian (Soc. Fiorentina) in merito al comportamento segnalato dal Procuratore federale.
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