LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 173 DEL 29 gennaio 2008 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. ROMA – Soc. PALERMO
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 173 DEL 29 gennaio 2008
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE A TIM
Gara Soc. ROMA – Soc. PALERMO
Il Giudice Sportivo,
esaminato il reclamo proposto dalla U.S.Città di Palermo S.p.A., in persona dell’Amministratore
delegato sig. Rinaldo Sagramola, per asserita violazione della Regola n. 2 e/o 5 del Regolamento
del Giuoco del Calcio e/o dell’art. 1 del Codice Giustizia Sportiva, con conclusiva richiesta, in
via principale, di disporre a carico dell’A.S. Roma della sanzione della perdita della gara e, in via
subordinata di disporre la ripetizione della gara stessa;
valutati i motivi addotti dalla reclamante riconducibili, in estrema sintesi, al fatto che:
al 14° del secondo tempo, a seguito di un’azione di giuoco, il pallone terminava oltre la linea di
fondo e l’Arbitro decretava la battuta di un calcio d’angolo a favore della Soc. Roma;
contestualmente, un raccattapalle oltrepassava i cartelloni pubblicitari, e, allungando le braccia,
depositava il pallone all’interno del terreno di giuoco nell’ “area d’angolo”, al fine evidente di
facilitare l’immediata ripresa del giuoco e cogliere impreparata la difesa della squadra avversaria;
a seguito della battuta di tale calcio d’angolo la Soc. Roma segnava una rete, determinante per il
risultato finale;
osserva:
la competenza funzionale del Giudice sportivo a giudicare in prima istanza sulla regolarità dello
svolgimento di una gara è normativamente limitata dall’esclusione di ogni valutazione nel merito
di “fatti che investano decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’Arbitro o
che siano devoluti all’esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della Regola 5 del
Regolamento di giuoco” (art. 29 comma 3 CGS).
E la Regola 5 attribuisce esplicitamente, tra l’altro, alla “discrezionalità tecnica” dell’Arbitro la
valutazione sulla regolarità, o meno, della “ripresa” del giuoco dopo una qualsiasi “interruzione”
(esemplificativamente, per un fallo, un infortunio, una rimessa laterale e, appunto, un calcio
d’angolo).
Poiché nelle circostanze in causa il Direttore di gara, ed i suoi Assistenti, non hanno rilevato
alcuna irregolarità né nella battuta del calcio d’angolo né in quanto accaduto nella prosecuzione
del giuoco, convalidando la successiva segnatura, questo Giudice ritiene che esuli dalla sua
competenza ogni ulteriore disamina sulla “regolarità della svolgimento della gara”.
Il reclamo, pertanto, non può essere accolto e, nel contempo, l’Ufficio del Procuratore federale,
cui è stata contestualmente inviata copia dell’atto di reclamo, provvederà ad esperire gli
opportuni accertamenti in merito al lamentato comportamento tenuto dai raccattapalle (nonchè al
loro numero nel recinto di giuoco), per eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti della
Società ospitante.
P.Q.M.
delibera di respingere il reclamo proposto dalla U.S. Città di Palermo S.p.A. disponendo
l’incameramento della tassa.