LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 179 DEL 5 febbraio 2008 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. NAPOLI – Soc. UDINESE

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 179 DEL 5 febbraio 2008 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. NAPOLI – Soc. UDINESE Il Giudice Sportivo, premesso che, al 15° del secondo tempo, l’Arbitro ammoniva per simulazione il calciatore Simone Pepe (Soc. Udinese), decretandone quindi l’espulsione per somma di ammonizioni; preso atto che l’Udinese Calcio S.p.A, in persona del legale rappresentante Franco Soldati, ha fatto pervenire, a mezzo fax ricevuto alle ore 11.49 del 4 febbraio 2008, tempestiva (ma non rituale, per tardivo deposito dei filmati) richiesta per l’esame delle relative immagini televisive, asseritamente comprovanti la palese erroneità del provvedimento arbitrale; osserva: la vigente normativa prevede che la Società interessata (e/o il calciatore) possa richiedere al Giudice sportivo, in perfetto parallelismo con l’analoga facoltà spettante al Procuratore federale, l’esame di filmati “limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva non visti dall’Arbitro” (art. 35 1.3 CGS). Ai fini ed agli effetti di tale previsione, costituisce condotta antisportiva non ogni simulazione rilevata e sanzionata dall’Arbitro, ma soltanto quella “da cui scaturisce l’assegnazione del calcio di rigore a favore della squadra del calciatore che ha simulato” (ibidem n.1) ovvero quella “che determina l’espulsione diretta del calciatore avversario” (ibidem n.2). L’evidente tassatività della previsione normativa esclude, quindi e ovviamente, l’utilizzabilità della c.d. “prova televisiva” in relazione al contestato provvedimento arbitrale, non sindacabile nel merito da questo Giudice. P.Q.M. delibera di respingere la richiesta formulata dalla Soc. Udinese in relazione all’ammonizione comminata al calciatore Simone Pepe.
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