COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 054 del 18/01/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI PROVINCIALI NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA JULIA SPELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA JULIA SPELLO – VIGOR VALTOPINA DISPUTATA IL 09.12.2007 A SPELLO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 14 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI FOLIGNO DEL GIORNO 12.12.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 054 del 18/01/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
ALLIEVI PROVINCIALI
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA JULIA SPELLO IN
RIFERIMENTO ALLA GARA JULIA SPELLO – VIGOR VALTOPINA DISPUTATA IL 09.12.2007 A
SPELLO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 14
DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI FOLIGNO DEL GIORNO 12.12.2007 PUBBLICATO
IN PARI DATA).
_ PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE LONGO ALESSANDRO FINO AL
12.03.2008.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17.01.08, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle
sanzioni e pertanto chiedeva la riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
La Commissione, letti gli atti, considerata la gravità del fatto, in ordine al quale la Società
ricorrente non ha fornito elementi idonei a contestare il fatto medesimo, ritiene di respingere il
reclamo confermando la squalifica inflitta dal G.S..
P.Q.M.
respinge il reclamo e per l’effetto conferma la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.
_ ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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