COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 054 del 18/01/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale TORNEO NELLO SALTUTTI NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SASSOFERRATO GENGA IN RIFERIMENTO ALLA GARA SASSOFERRATO – FOLIGNO (TORNEO NELLO SALTUTTI) DISPUTATA IL 27.06.2007 A GUALDO TADINO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 08 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI GUBBIO DEL GIORNO 30.08.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA)
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 054 del 18/01/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
TORNEO NELLO SALTUTTI
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SASSOFERRATO GENGA IN
RIFERIMENTO ALLA GARA SASSOFERRATO – FOLIGNO (TORNEO NELLO SALTUTTI)
DISPUTATA IL 27.06.2007 A GUALDO TADINO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 08 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI GUBBIO
DEL GIORNO 30.08.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA)
_ PER AMMENDA DI €.300,00.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17.01.08, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Marche comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi:eccessività della
sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
- Letti gli atti del fascicolo; rilevato:
- che la squalifica risulta pubblicata nel C.U. della Delegazione Distrettuale di Gubbio nr.8
pubblicato il 30.08.2007;
- che ai sensi dell’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva il reclamo alla Commissione
Disciplinare deve essere proposto entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del C.U.;
- il reclamo della Sassoferrato Genga risulta spedito in data 08.09.2007 e pervenuto a questo
ufficio il 13 stesso mese e pertanto oltre i termini previsti;
P.Q.M.
Dichiara l’inammissibilità del reclamo.
_ ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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