COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 057 del 25/01/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA A.M. 98 IN RIFERIMENTO ALLA GARA AM 98 – A.S. SUPERGA 48 DISPUTATA IL 12.01.2008 A MONTECASTRILLI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 53 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 16.01.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). •SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MARCHETTI RICCARDO PER QUATTRO GIORNATE DI GARA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 057 del 25/01/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA A.M. 98 IN RIFERIMENTO ALLA GARA AM 98 – A.S. SUPERGA 48 DISPUTATA IL 12.01.2008 A MONTECASTRILLI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 53 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 16.01.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). •SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MARCHETTI RICCARDO PER QUATTRO GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 24.01.08, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle sanzioni e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Esaminati gli atti relativi al reclamo proposto dalla società Polisportiva A.M. 98 relativo alla sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Marchetti Riccardo; rilevato in particolare che gli elementi forniti nel reclamo stesso non offrono motivi sufficienti per contrastare le dichiarazioni contenute nel referto dell’arbitro, il quale ha puntualizzato che il gesto sanzionato è avvenuto volontariamente in seno ad un diverbio originato tra i due calciatori. Equa e proporzionata al grave gesto commesso dal Marchetti è da ritenersi la sanzione irrogata nei suoi confronti dal G.S.. P.Q.M. respinge il reclamo e per l’effetto conferma la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. _ ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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