COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 057 del 25/01/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 1ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S. SPORTIVA FOSSATO DI VICO IN RIFERIMENTO ALLA GARA VENTINELLA – FOSSATO DI VICO DISPUTATA IL 06.01.2008 A SOCCORSO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 50 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 08.01.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA)
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 057 del 25/01/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
1ª CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S. SPORTIVA FOSSATO DI VICO IN
RIFERIMENTO ALLA GARA VENTINELLA – FOSSATO DI VICO DISPUTATA IL 06.01.2008 A
SOCCORSO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.
50 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 08.01.2008 PUBBLICATO IN PARI
DATA)
•SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BERETTONI MARCO PER QUATTRO GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 24.01.08, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle
sanzioni e pertanto chiedeva la riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Nell’odierna audizione il direttore di gara ha confermato che le gravi frasi razzisti rivolte dal
calciatore Berrettoni Marco nei confronti del calciatore di colore Gahourou Armand sono state da
lui udite personalmente e non riferite da altri.
Ciò premesso questa Commissione ritiene equo, vista la gravità del fatto, confermare la
sanzione inflitta al calciatore Berrettoni Marco dal G.S.
P.Q.M.
respinge il reclamo e per l’effetto conferma la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.
•ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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