COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 057 del 25/01/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. GRIFO CANNARA IN RIFERIMENTO ALLA GARA A.C.D. GRIFO CANNARA – TORCHIAGINA DISPUTATA IL 05.01.2008 A CANNARA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.51 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 09.01.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE D’ERAMO STEFANO PER TRE GIORNATE DI GARA.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 057 del 25/01/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
2ª CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. GRIFO CANNARA IN RIFERIMENTO
ALLA GARA A.C.D. GRIFO CANNARA - TORCHIAGINA DISPUTATA IL 05.01.2008 A CANNARA
(AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.51 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 09.01.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE D’ERAMO STEFANO PER TRE GIORNATE DI
GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 24.01.08, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle
sanzioni e pertanto chiedeva la riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
In sede di audizione dinanzi questa Commissione l’arbitro della gara, nel confermare il
contenuto del suo rapporto, ha precisato che a fine gara ha sentito battere sulla porta del suo
spogliatoio e di aver identificato l’autore del gesto nella persona del calciatore D’Eramo Stefano,
circostanza confermata dal dirigente del Cannara Sig. Mattioli che stazionava nelle vicinanze.
L’arbitro non ha saputo spiegare perché ciò sia avvenuto, anche in virtù del fatto che la
gara aveva avuto un decorso regolare. Sicuramente si è trattato di un atto di sola stizza avvenuto
con modalità diverse da quelle indicate dal G.S..
Ciò premesso si ritiene adeguato ridurre la sanzione inflitta al D’Eramo in due gg. Di
squalifica.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla A.C.D. Grifo Cannara, riduce la squalifica
inflitta dal G.S. al calciatore D’Eramo Stefano a due giornate effettive di gara.
_ ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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