COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 061 del 1°/02/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 1ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. MAGIONE IN RIFERIMENTO ALLA GARA CARBONESCA – MAGIONE DISPUTATA IL 23.01.2008 A GUBBIO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 56 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 23.01.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 061 del 1°/02/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 1ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. MAGIONE IN RIFERIMENTO ALLA GARA CARBONESCA - MAGIONE DISPUTATA IL 23.01.2008 A GUBBIO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 56 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 23.01.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE BRUNETTI DANIELE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 31.01.08, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria omologava la gara. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: annullamento della decisione del G.S. e richiesta vincita della gara. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: La Commissione, rilevato preliminarmente che l’art. 22 comma 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva prevede che le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati debbano essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del C.U.; rilevato altresì che la squalifica per una gara che consegue alla inflazione della quarta ammonizione non ha, al contrario della espulsione riportata nel corso di una gara ufficiale, carattere di automatismo, ma deve essere irrogata a seguito di declaratoria da parte del G.S.; preso atto che la squalifica per una gara del calciatore Brunetti Daniele è stata riportata nel C.U. nr. 56 del 23.01.08, pubblicata lo stesso giorno, la squalifica aveva decorrenza dal giorno 24.01.08 e pertanto il suddetto calciatore aveva titolo per prendere parte alla gara in questione disputata il 23.01.2008; da ciò consegue che il reclamo non può trovare accoglimento alcuno. P.Q.M. Rigetta il reclamo proposto dalla società A.C. Magione confermando il risultato della gara Carbonesca – Magione del 23.01.2008 così come acquisito sul campo. •ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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