COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 061 del 1°/02/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE “A1” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. NUOVA VIRGILIO MAROSO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CAMPITELLO – VIRGILIO MAROSO DISPUTATA IL 12.01.2008 A TERNI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 53 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 16.01.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 061 del 1°/02/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE “A1” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. NUOVA VIRGILIO MAROSO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CAMPITELLO - VIRGILIO MAROSO DISPUTATA IL 12.01.2008 A TERNI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 53 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 16.01.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ PER LA SQUALIFICA DELL’ALLENATORE FORGIA FAUSTO FINO AL 31.03.2008. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 31.01.08, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione, pertanto ne chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione, non era presente l’arbitro della gare seppur regolarmente convocato. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Visti gli atti ufficiali di gara e letto il reclamo proposto dalla società S.C. Nuova Virgilio Maroso; considerato che quanto addotto nel reclamo non trova conferma alcuna negli atti di gara; considerata la gravità delle infrazioni addebitate al dirigente Forgia Fausto; ritenuto equa e proporzionata la sanzione inflitta dal G.S. al Forgia rispetto ai fatti dallo stesso commessi. P.Q.M. delibera di respingere il reclamo proposto dalla società Nuova Vigilo Maroso confermando integralmente la sanzione inflitta dal G.S. al dirigente Forgia Fausto. •ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO
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