COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 061 del 1°/02/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 3ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. TERRA UMBRA IN RIFERIMENTO ALLA GARA TERRA UMBRA – MACCHIE DISPUTATA IL 13.01.2008 A NARNI SCALO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 24 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL GIORNO 16.01.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 061 del 1°/02/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 3ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. TERRA UMBRA IN RIFERIMENTO ALLA GARA TERRA UMBRA - MACCHIE DISPUTATA IL 13.01.2008 A NARNI SCALO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 24 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL GIORNO 16.01.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ PER L’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE GIOGLI MORENO FINO AL 30.06.2008. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 31.01.08, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione, pertanto ne chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione, non era presente l’arbitro della gare seppur regolarmente convocato. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Esaminati gli atti ufficiali di gara ed il reclamo proposto dalla A.S.D. Terra Umbra; considerato che le contestazioni sollevate dal ricorrente non trovano supporto in elementi di prova, conferma la sanzione della inibizione inflitta dal G.S. al dirigente Giogli Moreno stante la gravità del fatto. P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla società A.S.D. Terra Umbra confermando integralmente l’inibizione inflitta dal G.S. nei confronti del dirigente Giogli Moreno. •ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO
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