COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 064 del 08/02/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL.D. CAMPITELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CAMPITELLO – BASTIA UMBRA DISPUTATA IL 20.01.2008 A TERNI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 56 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 23.01.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 064 del 08/02/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL.D. CAMPITELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CAMPITELLO – BASTIA UMBRA DISPUTATA IL 20.01.2008 A TERNI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 56 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 23.01.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ SQUALIFICA CALCIATORE PROSPERINI DANIELE PER TRE GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 07.02.08, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima. - cu 64/1813 - ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro della gara seppur regolarmente convocato. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Il comportamento tenuto dal calciatore Prosperini Daniele è sicuramente deplorevole e meritevole, pertanto di adeguata sanzione. Tuttavia a parere di questa Commissione la squalifica può essere contenuta in due giornate di gara, essendosi concretizzato in un comportamento esclusivamente offensivo. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Polisportiva Campitello, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Prosperini Daniele a due giornate effettive di gara. _ ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO
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