COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 064 del 08/02/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. COLVALENZE IN RIFERIMENTO ALLA GARA COLVALENZE – OTRICOLI DISPUTATA IL 19.01.2008 A PIAN DI PORTO DI TODI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 56 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 23.01.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA)

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 064 del 08/02/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. COLVALENZE IN RIFERIMENTO ALLA GARA COLVALENZE - OTRICOLI DISPUTATA IL 19.01.2008 A PIAN DI PORTO DI TODI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 56 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 23.01.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA) _ SQUALIFICA CALCIATORE FILOIA FABRIZIO PER TRE GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 07.02.08, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Quanto assunto dalla società Colvalenzese nel proprio reclamo non trova conferma alcuna negli atti ufficiali di gara e dalle precisazioni rese dall’arbitro in sede di audizione a questa Commissione. La sanzione irrogata al calciatore Filoia Fabrizio dal G.S. appare equa e proporzionata alla condotta tenuta dal medesimo e quindi meritevole di integrale conferma. P.Q.M. respinge il reclamo e per l’effetto conferma la sanzione inflitta dal G.S.. _ ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO
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