LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 108/C DELL’ 8 GENNAIO 2008 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/1 ” GARA TARANTO – MASSESE DELL’11 NOVEMBRE 2007
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 108/C
DELL’ 8 GENNAIO 2008
DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO
S E R I E " C/1 "
GARA TARANTO – MASSESE DELL’11 NOVEMBRE 2007
- Il Giudice Sportivo,
A) in riferimento al provvedimento adottato dalla Corte di Giustizia Federale in data
5.12.2007 di cui al C.U. n. 53/CGF notificato con motivazioni e relativi atti a questo ufficio
in data 7/1/2008 (C.U. n.70/CGF del 7/1/2008) con il quale si annullava la sanzione
inflitta da questo Giudice in riferimento alla gara in oggetto (e si richiedeva un nuovo
esame del merito, avendo il Giudice stesso "deliberato in pendenza di un preannuncio di
reclamo")
o s s e r v a
1) che i provvedimenti del Giudice Sportivo Nazionale a norma dell'art.29.2 vengono
assunti "sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui
all'art.35" e pertanto:
- dei rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali
supplementi;
- degli atti di indagine della Procura Federale;
- degli altri mezzi di prova che offrano piena garanzia tecnica e documentale (c.d. prova
televisiva e rapporti dei Commissari di campo).
La precisa e dettagliata delimitazione delle fonti esclude la possibilità per il Giudice
Sportivo di assumere nel procedimento ogni versione dei fatti che provenga da una o
entrambe le parti interessate e destinatarie della conseguente delibera.
Tale principio caratterizza la natura del procedimento, che pertanto si sviluppa in totale
"assenza di contraddittorio" come del resto appare confermato dalla chiara
formulazione dell'art.34.6 C.G.S.:
" E' diritto delle parti richiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti, con eccezione
di quelli presso i Giudici Sportivi".
La "ratio" delle citate disposizioni va ricercata nella volontà del Legislatore Sportivo di
assicurare al procedimento instaurato avanti al Giudice Sportivo assoluta rapidità e
tempestività di decisione, sgomberando il campo da ogni evento esterno che possa
pregiudicarne il naturale sviluppo.
2) che il procedimento avanti il Giudice Sportivo a norma dell'art.29.4 C.G.S. è
instaurato:
- d'ufficio e si svolge sulla base dei documenti ufficiali;
- su reclamo di parte.
La norma in esame si manifesta di scarso rigore tecnico, in quanto:
- non precisa, favorendo possibili errate interpretazioni, che anche il procedimento
instaurato su reclamo non può che svolgersi sulla base dei documenti ufficiali quali
individuati dalle norme illustrate al precedente punto 1);
- utilizza impropriamente il termine "reclamo" che, come noto, individua il mezzo tecnico
di avversione ad un precedente provvedimento: nella fattispecie in esame non vi è alcun
provvedimento da impugnare.
(Appare improprio ipotizzare un presunto diritto dell'istante a neutralizzare un danno
temuto dall'emanando provvedimento; danno proveniente non da terzi, ma dallo stesso
Giudice che emetterà il provvedimento: l'evidente paradosso giuridico sconsiglia ulteriori
esercizi interpretativi).
Più correttamente l'istanza andrebbe qualificata come "ricorso", che meglio identifica la
funzione di atto introduttivo di un procedimento; ricorso tendente a fornire al Giudice
Sportivo notizie "ulteriori", ma non concorrenti con quelle emergenti dagli atti ufficiali (già
acquisite nel procedimento instaurato d'ufficio), non potendo in nessun caso integrare
un mezzo di prova idoneo alla formazione del provvedimento del Giudice Sportivo.
Pertanto, il procedimento instaurato su reclamo di parte:
- non può che essere autonomo rispetto a quello già instaurato d'ufficio.
Il Giudice Sportivo nell'esercizio discrezionale dei suoi poteri istruttori, può riunire i due
procedimenti ove riscontri connessioni oggettive e soggettive ed in relazione al
contributo probatorio del reclamo, ma ciò non può costituire un obbligo, in armonia con i
generali principi di procedura;
- non potrà mai costituire un mezzo per instaurare un contraddittorio nel
procedimento avanti il Giudice Sportivo, per i motivi innanzi evidenziati.
(Ma pur ammettendo la denegata ipotesi, il contraddittorio non dovrebbe estendersi
anche ai terzi interessati, ai quali quindi andrebbe notificato il reclamo-ricorso, con
necessità di concedere eventuali termini per controdeduzioni?);
- non potrà mai costituire motivo per impedire che i provvedimenti del Giudice
Sportivo vengano emessi in modo rapido e tempestivo perchè gli interessi generali
che tale carattere tutela verrebbero sottomessi ad un interesse particolare e non sempre
meritevole di protezione.
Nè può essere lamentato un pregiudizio al diritto di difesa, in quanto garantito dal
secondo grado di giudizio. Inoltre, il procedimento parallelo, ove fosse portatore di
materiale probatorio idoneo a contraddire gli atti ufficiali (come nel caso di evidente
errore di persona riconosciuto dall'arbitro nel supplemento di rapporto) potrebbe
comunque indurre il Giudice a revocare il primo provvedimento.
3) Le precedenti considerazioni, svolte con la necessaria umiltà e nel dovuto rispetto della
diversa opinione, hanno l'unico intento di motivare le scelte operate dallo scrivente per
l'applicazione di norme la cui diversa interpretazione non appare pacifica.
4) Come già evidenziato nella delibera del 13.11.2007 questo Giudice ha preso atto del
preannuncio di reclamo della società Taranto ed ha aperto un parallelo procedimento, in
attesa di riceverne i motivi, che nel preannuncio non erano stati neppure sommariamente
indicati.
Non ha fatto seguito, nei termini previsti dalle norme, alcun atto formale da parte della
reclamante: conseguentemente, scaduti termini, con delibera in data 22.11.2007 questo
Giudice ha dichiarato estinto il citato procedimento, come risulta dal Comunicato Ufficiale
n.75/C in pari data (che in quanto "ufficiale" si presume conosciuto da tutti i soggetti che
operano nell'ambito dell'organizzazione calcistica).
B) In riferimento agli atti ufficiali della gara in oggetto, già precedentemente esaminati,
nonché gli atti trasmessi dalla Corte di Giustizia Federale, di nuovo
o s s e r v a
- che la gara è iniziata con ritardo a causa dei ripetuti tentativi di penetrare sul terreno di
gioco da parte dei tifosi del Taranto posizionati nel settore Curva Nord;
- che una volta iniziata la gara i predetti sostenitori dopo aver manifestato, con ripetuti cori
offensivi verso le forze dell'ordine, la loro volontà di non far disputare la gara, iniziavano
un fitto e ripetuto lancio di pietre sul terreno di gioco; successivamente dopo aver divelto
strutture dello stadio lanciavano sul terreno di gioco pezzi di asfalto, pezzi di lavandini
divelti, vetri, bastoni e bottiglie in plastica;
- che il descritto comportamento veniva disapprovato dai tifosi situati in altri settori dello
stadio; per questo motivo i sostenitori della Curva Nord dopo aver sfondato le porte di
separazione della curva dai distinti, si introducevano in questo settore ed aggredivano i
tifosi che protestavano per il loro comportamento;
- che i facinorosi, rientrati nella Curva Nord, dopo aver abbattuto una recinzione con i pali
divelti della stessa colpivano ripetutamente il vetro delle porte di sicurezza che
separavano la Curva Nord dal terreno di gioco;
- che i predetti comportamenti non impedivano il regolare svolgimento del primo tempo,
ma venivano reiterati alla ripresa del gioco e fino al 13° minuto del secondo tempo di
gara, momento in cui sono state sfondate le porte che separavano la Curva Nord dal
terreno di gioco con conseguente ingresso sullo stesso dei facinorosi;
- che tale evento induceva l'arbitro a sospendere la gara, con rientro negli spogliatoi della
terna arbitrale e delle due squadre; in tale sede il direttore di gara " preso atto dal
Responsabile di servizio di Ordine Pubblico che non sussistevano più le condizioni
oggettive di sicurezza per il regolare svolgimento della gara", sospendeva
definitivamente la stessa.
Così delineato lo svolgimento dei fatti, quale emergente con chiarezza e coerenza dagli
atti ufficiali, appare accertata la sussistenza di comportamenti di particolare gravità da
parte dei sostenitori del Taranto, cui consegue la responsabilità della società.
Quanto alla qualificazione di tale responsabilità, occorre precisare che l'art.13 del
novellato Codice di Giustizia Sportiva ha introdotto una modifica nel regime di
responsabilità per comportamenti dei propri sostenitori, fino a prevederne l'esclusione
nella ricorrenza di alcune circostanze dettagliatamente elencate nella norma stessa.
La lettura "a contrario" dell'articolo porta a determinare un "protocollo di comportamento"
che, se attuato e documentalmente comprovato, ne esclude la responsabilità oggettiva
trasformando quella che era una "obbligazione di risultato" (presunzione assoluta) in una
obbligazione "di mezzi" (presunzione relativa).
In tale ottica, la accertata responsabilità della società, in quanto scaturente da
comportamenti sostanzialmente omissivi, appare più prossima alla qualificazione di
"responsabilità diretta" piuttosto che di "responsabilità oggettiva".
Giova precisare che la ricorrenza delle circostanze esimenti di cui al citato art.13 può
essere accertata:
- dal Giudice Sportivo ove emergenti direttamente dagli atti ufficiali;
- dalla Corte di Giustizia Federale, se frutto di documentazione esibita dalla società in
sede di giudizio di secondo grado, sua sede naturale in quanto la formazione della prova
è conseguenza del contraddittorio ivi instaurato.
Nella fattispecie in esame, si rileva, agli atti del Giudice Sportivo, esclusivamente la
sussistenza della circostanza attenuante di cui in seguito.
Si precisa, infine, che nella determinazione della sanzione è stato oggetto di
valutazione:
- da un lato la mancata regolare conclusione della gara (accertata e decretata dal
direttore di gara con l'ausilio del Responsabile dell'Ordine Pubblico);
- dall’altro la valutazione del pericolo di reiterazione dei comportamenti in esame,
tenendo conto della dissociazione chiaramente manifestata da sostenitori del
Taranto posizionati in altri settori dello stadio.
Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
- di infliggere alla società Taranto la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto
con il punteggio di 0-3 a favore della società Massese;
- di infliggere alla società Taranto la sanzione consistente nell’obbligo di disputare dieci
gare effettive con il settore dello stadio denominato "Curva Nord" privo di spettatori, con
decorrenza immediata;
- di rimettere gli atti alla Lega per quanto di competenza.
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