LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 134/C DEL 19 FEBBRAIO 2008 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/1 ” GARA LECCO – NOVARA DEL 10 FEBBRAIO 2008 E RECLAMO SOCIETA’ LECCO (Com.Uff. N. 130/C del 12.2.2008)
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 134/C
DEL 19 FEBBRAIO 2008
DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO
S E R I E " C/1 "
GARA LECCO – NOVARA DEL 10 FEBBRAIO 2008 E RECLAMO SOCIETA’ LECCO
(Com.Uff. N. 130/C del 12.2.2008)
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali, e il reclamo proposto dalla società Lecco, non esaminate, perché
inammissibili, le controdeduzioni della società Novara,
o s s e r v a
- che al settimo minuto del secondo tempo di gara la società Novara ha sostituito il n.
10 in distinta Amore Enrico Maria con il n. 15 in distinta Matteassi Luca, come risulta
dal rapporto del direttore di gara;
- che con reclamo presentato nei termini ai sensi dell’art. 29/4 C.G.S. la società Lecco
richiedeva la ripetizione della gara in quanto il calciatore del Novara entrato in campo
nella circostanza innanzi indicata, con n. 15 non era il calciatore Matteassi Luca, bensì
il calciatore Morganti Paolo iscritto nella medesima distinta con il n. 16;
- che allo scopo di verificare la fondatezza delle istanze contenute nel reclamo è stato
richiesto al direttore di gara un supplemento di referto;
- che in tale sede l’arbitro ha confermato il regolare svolgimento delle procedure di
identificazione dei calciatori iscritti in distinta con i relativi documenti di riconoscimento
e il numero assegnato sulla divisa di gioco;
- che pertanto dagli atti ufficiali non si rileva alcun elemento che possa confermare la
tesi della reclamante;
- che in ogni caso, anche in presenza di una prova documentale, che confermasse la
tesi della reclamante, il fatto in se non costituirebbe causa di irregolare svolgimento
della gara, in quanto il calciatore eventualmente utilizzato in luogo di quello iscritto in
distinta con il n. 15, era comunque iscritto nella medesima con il n. 16;
- che pertanto il calciatore utilizzato per la sostituzione in oggetto, chiunque esso sia,
aveva comunque titolo per partecipare alla gara, in quanto regolarmente inserito nella
distinta; ove accertata, l’erronea indicazione dei numeri di maglia di due calciatori
comunque inseriti in distinta, avrebbe unicamente comportato la violazione di
adempimenti formali sanzionata dall’art. 17/6 lett. c) del C.G.S..
- Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
- di respingere il reclamo proposto dalla società Lecco, confermando il risultato della
gara acquisito in campo (Lecco 2 – Novara 3);
- La tassa va addebitata.
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