LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 86/TB DEL 13 FEBBRAIO 2008 C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO GARA SCAFATESE – FOGGIA DEL 2 FEBBRAIO 2008 E RECLAMO SOCIETA’ FOGGIA (Com. Uff. n. 82/TB del 6.2.2008)
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 86/TB
DEL 13 FEBBRAIO 2008
C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E " D. B E R R E T T I "
DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO
GARA SCAFATESE – FOGGIA DEL 2 FEBBRAIO 2008 E RECLAMO SOCIETA’
FOGGIA (Com. Uff. n. 82/TB del 6.2.2008)
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali, ed esaminato il reclamo proposto dalla società Foggia in ordine
alla mancata effettuazione della gara indicata in oggetto,
o s s e r v a
- la società foggiana si difende sostenendo che, giunta con la squadra allo stadio di
Scafati alle ore 13 e 10, venne invitata da un dirigente della squadra ospitante a
portare i bagagli nello spogliatoio riservato e ad uscire dal locale stesso per consentire
agli inservienti di ultimare le pulizie;
- al rientro nello spogliatoio la società si accorse che ad opera di soggetti non
identificati, non riconducibili alla società ospitante, erano stati asportati tutti i
documenti di riconoscimento, e cioè sia le tessere federali che le carte di identità, per
cui vi era l’oggettiva impossibilità di procedere alla identificazione degli atleti, cosa
immediatamente comunicata all’arbitro;
- ciò premesso, la società reclamante sostiene che nella fattispecie ricorra una ipotesi di
forza maggiore prevista dall’art. 55 delle N.O.I.F. ovvero una ipotesi non
espressamente disciplinata dalla normativa vigente che consentirebbe l’applicazione
dell’articolo 17 n. 4 del C.G.S. in virtù del quale il giudice potrà disporre la non
omologazione del risultato con conseguente fissazione di una nuova data per la
disputa dell’incontro;
- ciò posto, pare allo scrivente che nessuna colpa, neppure minima, sia ravvisabile a
carico della società reclamante, dato che i documenti non sono stati dimenticati o
persi per propria colpa, bensì sono stati oggetto di furto ad opera di ignoti, per cui
ricorre all’evidenza la esimente della forza maggiore.
- Per questi motivi,
d e l i b e r a
- di accogliere il reclamo proposto dalla Società Foggia, rimettendo gli atti alla Lega
Professionisti Serie C per la determinazione della data di recupero della gara
Scafatese – Foggia.
- La tassa va accreditata.
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