LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 90 del 25/01/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1) RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo MANZO/A.C.S.ANTONIO ABATE
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 90 del 25/01/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
1) RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo MANZO/A.C.S.ANTONIO ABATE
Con Racc.A.R. in data 5/11/2007 il sig.Vincenzo MANZO proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società F.C.S.ANTONIO ABATE, un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2006/07 di complessivi €. 4.800,00.
Precisando di aver percepito rate per €.1,600,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.200,00
Si rileva preliminarmente però che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Racc.A.R. invitata alla Società controparte, e la prevista tassa reclamo di €.50,00 giusto quanto previsto dall’art.21 bis comma 5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal
Sig. Vincenzo MANZO nei confronti della Società F.C.S.ANTONIO ABATE , per violazione dell’art.21 bis comma 5 del Regolamento L.N.D.