LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 90 del 25/01/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DEL CALCIATORE Pietro DE RIGGI/POL.F.C.LAVELLO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 90 del 25/01/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DEL CALCIATORE Pietro DE RIGGI/POL.F.C.LAVELLO Con Racc.A.R. in data 13/11/2007 il sig.Pietro DE RIGGI proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL.F.C.LAVELLO, un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2006/07 di complessivi €. 2.800,00. Precisando di aver percepito solamente una rata per €.700,00 richiedeva la condanna al pagamento della rimanente somma di €.2.100,00 Si rileva preliminarmente però che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Racc.A.R. inviata dalla Società controparte, giusto quanto previsto dall’art.21 bis comma 5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Pietro DE RIGGI, nei confronti della Società POL.F.C.LAVELLO, per violazione dell’art.21 bis comma 5 del Regolamento L.N.D.
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