F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 136 del 22 maggio 2007 9) Procedimento disciplinare a carico di STEFANO CAPPIELLO
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 136 del 22 maggio 2007
9) Procedimento disciplinare a carico di STEFANO CAPPIELLO
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che in data 29/03/2007 ha deferito
il sig. Cappiello alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione
dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 38, comma 1,
del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto doppia attività nella stagione
sportiva 2005/2006 e nello specifico per le società AS Villa Literno e Polisportiva Casale
Maccabei;
- avute presenti le note difensive scritte.
Ritenuto che:
- l’illecito risulta accertato incontrovertibilmente dall’Ufficio Indagini;
- infatti l’incolpato, dapprima tesserato quale allenatore per la stagione sportiva 2005/2006
per la società Villa Literno, a far data, poi, dal 15/01/2006 risulta documentalmente aver
svolto attività in favore della società Casale Maccabei;
- in particolare dalle distinte relative agli incontri di calcio disputati, rispettivamente, dalle
due società sopra indicate, l’incolpato figura quale allenatore della prima e
successivamente quale massaggiatore della seconda
P.Q.M.
dichiara il sig. STEFANO CAPPIELLO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato
contestato e di conseguenza gli infligge la sanzione della squalifica fino al 30/09/2007.