F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 141 del 13 giugno 2007 4) Procedimento disciplinare a carico di EZIO CAPUANO
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 141 del 13 giugno 2007
4) Procedimento disciplinare a carico di EZIO CAPUANO
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- dà atto della presenza all’odierna udienza del sig. Capuano, assistito da Suoi legali;
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che, in data 11/09/2006, ha
deferito Capuano alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione
dell’art. 5 del Codice di Giustizia Sportiva per avere, nella qualità di tesserato FIGC,
effettuato scommesse attraverso società di scommesse estera;
- fatto presente che il caso era già stato discusso nella riunione del 13/12/06, nella quale
la Commissione aveva accolto la richiesta di un differimento dell’udienza, onde
acquisire e depositare agli atti tutta la documentazione afferente la richiesta di
oblazione a suo tempo avanzata da Capuano;
- fatto presente che, un ulteriore differimento, era stato accolto da questa Commissione,
su richiesta dell’interessato, a causa dei tempi di rilascio della documentazione richiesta
al Tribunale di Salerno;
- avute presenti le memorie difensive inviate, pur tardivamente depositate;
- assunte le dichiarazioni dell’interessato e udite le ulteriori argomentazioni difensive
oralmente svolte all’odierna udienza;
- esaminati gli ulteriori documenti oggi depositati, fra i quali spicca la dichiarazione
scritta del sostituto procuratore dottor Erminio Rinaldi della Direzione Distrettuale
Antimafia presso la Procura della Repubblica di Salerno e la trascrizione della
telefonata del 22/3/04, ore 20.45, fra l’odierno incolpato e certo signor Finizio.
Ritenuto che:
- la difesa di Capuano tende a dimostrare che l’unica scommessa effettuata risalirebbe
comunque al marzo 2003 e cioè a data anteriore all’entrata in vigore del CU n. 12/A del
31/07/03 con cui, per la prima volta, è stato posto per i tecnici il divieto di effettuare
scommesse, ancorché presso agenzie autorizzate, afferenti manifestazioni sportive
organizzate nell’ambito della Figc;
- la prova di tale circostanza non appare pienamente raggiunta così come, peraltro, non
risulta pienamente comprovata l’attività illecita del Capuano successivamente al luglio
2003;
- peraltro questa Commissione, nell’ambito di altro deferimento a carico del medesimo
Capuano di cui alla lettera di trasmissione della Procura Federale prot.
1138/406pf/Sp/ma del 5 marzo 2007, ha rinvenuto, nei relativi atti, copia delle
dichiarazioni rilasciate all’Ufficio Indagini, in data 28/02/06, di certo Vincenzo Siani da
cui emerge che “Capuano era stato più volte notato con biglietti-ricevute della Snai
(Società che gestisce le scommesse) in quanto effettuava scommesse sulle partite di
calcio; tali circostanze erano note anche ad alcuni calciatori…” ;
- negli stessi atti ha rinvenuto, altresì, copia delle dichiarazioni rilasciate all’Ufficio
Indagini, in data 28/02/06, da certo signor Michele Colonna secondo il quale “…risulta
che il Capuano scommettesse preso la Snai sui risultati calcistici”;
- la non consentita attività sembra potersi temporalmente collocare nella stagione
calcistica 2005/06 senza peraltro che sia dato ricavare se le scommesse effettuate dal
Capuano riguardassero partite dei campionati italiani di calcio ovvero di competizioni
straniere;
Considerato che ai fini del decidere appare indispensabile un supplemento di indagine volta ad
approfondire in particolare:
A) se le scommesse del Capuano, già emerse nell’ambito dell’attività istruttoria svolta
dalla Procura della Repubblica di Salerno, siano da collocare prima o dopo il 31/07/03 e
se abbiano o meno ad oggetto competizioni organizzate dalla F.I.G.C.;
B) se le scommesse del Capuano che emergono dalle dichiarazioni sopra richiamate
rilasciate dai signori Siani e Colonna siano state effettuate dopo il marzo 2003 ed il
novembre 2005 con specificazione delle competizioni oggetto delle stesse scommesse
P.Q.M.
sospende il presente procedimento a carico del sig. EZIO CAPUANO ed ordina la remissione
della presente ordinanza alla Procura Federale affinché, per tramite dell’Ufficio Indagini,
voglia far seguire i necessari ed ulteriori accertamenti istruttori in ordine ai punti sub A) e B)
che precedono.