F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 141 del 13 giugno 2007 5) Procedimento disciplinare a carico di EZIO CAPUANO
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 141 del 13 giugno 2007
5) Procedimento disciplinare a carico di EZIO CAPUANO
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- dà atto della presenza all’odierna udienza di Capuano, assistito dai Suoi legali;
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che, in data 05/03/06, ha deferito
Capuano alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell’art. 1,
comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 92, comma 1, delle Noif
e all’art. 43 del Regolamento della Lnd, nonché alla violazione dell’art. 27, comma 2,
dello Statuto della Figc per non aver ottemperato al contratto stipulato con la S. Paolo
Bari violando doveri ed obblighi generali, nonché la clausola compromissoria
ricorrendo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno;
- avute presenti le memorie difensive inviate, pur tardivamente depositate;
- udite le argomentazioni difensive oralmente svolte dal legale di fiducia all’odierna
udienza, peraltro reiterative delle considerazioni già svolte nella memoria difensiva.
Ritenuto che:
A) Quanto all’obbligo di comunicare per iscritto le dimissioni:
- risulta documentalmente comprovata ed ammessa dal Capuano la circostanza delle
avvenute dimissioni solo verbali, non precedute da alcuna comunicazione preventiva
scritta, dall’incarico di tecnico della S. Paolo Bari;
- ciò integra la violazione dell’obbligo posto a carico dei tecnici dalla normativa federale di
comunicare sempre per iscritto e preventivamente la volontà di recedere dai contratti che li
legano con le Società di calcio;
- a niente vale obiettare che il sopravvenuto clima conflittuale tra il Capuano ed il presidente
del S. Paolo Bari avrebbe giustificato, da parte dell’incolpato, l’allontanarsi senza alcun
preavviso scritto giacché, anzi, proprio detto clima avrebbe imposto il massimo rispetto da
parte del tecnico delle norme federali.
B) Quanto alla violazione della clausola compromissoria occorre preliminarmente differenziare
i due episodi che hanno dato luogo al deferimento:
B1) in ordine alla querela verbalmente sporta in data 22/01/06 essa risulta conseguenza
immediata e diretta di un grave episodio di violenza e minacce perpetrato lo stesso giorno dal
Presidente della San Paolo di Bari nei confronti personali del Capuano e dei suoi bambini.
La circostanza, stante la inderogabilità di denunciare l’episodio ai carabinieri al fine della
incolumità propria e della sua famiglia, appare esimente della responsabilità ascritta al
Capuano;
B2) in ordine, invece, alla denuncia querela depositata alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Palermo non possono essere condivise le argomentazioni difensive svolte dal
Capuano.
Infatti, non si poneva alcuna urgenza inderogabile, tale da giustificare l’omessa richiesta di
autorizzazione agli organi della Figc di poter agire dinanzi alla Magistratura ordinaria, né
relativamente ai fatti denunciati, né relativamente alla sussidiaria richiesta di sequestro di un
articolo di stampa, che si pretendeva diffamatorio, pubblicato già da tre giorni.
Aggiungasi che la denuncia querela scritta in questione è stata proposta dal Capuano nei
confronti personali del presidente della S. Paolo Bari per affermazioni ritenute lesive della
propria onorabilità, di talché è dato da rilevare, in contrario alle argomentazioni difensive
svolte, che le norme federali pongono a riguardo uno specifico rimedio da attivare nell’ambito
della giustizia domestica
P.Q.M.
dichiara il sig. EZIO CAPUANO responsabile degli addebiti disciplinari che gli sono stati
contestati nei limiti di cui in motivazione e, di conseguenza, considerata anche la recidiva
generica, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 31/12/2007.