F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 78 del 24 gennaio 2008 Procedimento disciplinare a carico di MICHELE MALITO

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 78 del 24 gennaio 2008 Procedimento disciplinare a carico di MICHELE MALITO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Malito è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportive e dell’ art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito che le funzioni di allenatore, nella stagione sportiva 2006 – 2007, della Società A.C. Ruggiero di Lauria, a lui affidate, fossero in realtà svolte da un altro tecnico; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi due; - avuta presente la memoria difensiva inviata dal deferito in data 06/12/2007, confermata integralmente all’odierna udienza dal suo avvocato difensore, come da separato verbale. Ritenuto che: - l’impianto probatorio su cui si fonda il deferimento risulta unicamente dal - la denuncia del sig. Passerella, tecnico della società Irsinese nell’occasione della disputa dell’incontro di calcio del 21/02/2007 contro la società Ruggiero di Lauria; - tale episodio doveva costituire il presupposto per lo svolgimento di accurate indagini volte a comprovare il fondamento della denuncia del sig. Passerella; - in atti non è dato rinvenire in tal senso lo svolgimento di una sufficiente attività investigativa dell’Ufficio Indagini; - pertanto le accuse si appalesano non sufficientemente dimostrate P.Q.M. assolve il sig. MICHELE MALITO dall’addebito disciplinare contestatogli
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