F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 78 del 24 gennaio 2008 Procedimento disciplinare a carico di VIRGILIO PERRA

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 78 del 24 gennaio 2008 Procedimento disciplinare a carico di VIRGILIO PERRA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Perra è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportive e dell’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione agli artt. 27, comma 2 (ora art. 30) dello Statuto Federale e 11-bis (oggi art. 15) del C.G.S, per aver adito, nella stagione sportiva 2005 – 2006, agli organi di giustizia statali, piuttosto che agli organi di giustizia sportiva, querelando, senza alcuna autorizzazione federale, il Presidente della Società Nuorese Calcio; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi sei; - assunta la memoria difensiva del deferito del 13/12/2007 ed udite le odierne argomentazioni difensive del suo legale, come da separato verbale. Ritenuto che: - risulta dagli atti che il deferito ha presentato querela per diffamazione nei confronti del Presidente della Nuorese Calcio; - per tale iniziativa dinnanzi alla magistratura ordinaria non è intervenuta l’autorizzazione del Consiglio Federale; - non è configurabile nessuna ipotesi di silenzio assenso sulla richiesta di autorizzazione avanzata dal deferito; - che in ogni caso l’offesa del presidente della Nuorese Calcio riguardava in via esclusiva la figura sportiva del deferito il quale dunque era tenuto ad assumere la conseguenti iniziative in ambito federale; - pertanto è dimostrato il fondamento degli addebiti P.Q.M. dichiara il sig. VIRGILIO PERRA responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 24/07/2008.
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