F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 78 del 24 gennaio 2008 Procedimento disciplinare a carico di VLADIMIRO FORIN
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 78 del 24 gennaio 2008
Procedimento disciplinare a carico di VLADIMIRO FORIN – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Forin è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1 del
Codice di Giustizia Sportive e degli artt. 35 e 38, commi 1, 2 e 3, del Regolamento del
Settore Tecnico per aver svolto doppia attività, nella stagione sportiva 2006 – 2007, per
la società A.C.D. Alta Padovana come allenatore regolarmente tesserato e per la società
A.S.D. C.S.R. Teolo come massaggiatore e, di fatto, come direttore sportivo pur non
essendo iscritto nei ruoli;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica per la durata di mesi otto;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 7/12/2007.
Ritenuto che:
- i fatti addebitati risultano documentalmente comprovati e non smentiti dal deferito
anche in sede di deduzioni difensive del 7/12/2007;
- gli addebiti sono di particolare gravità;
Avuto presente che il deferito risulta già in precedenza condannato per violazione del
Regolamento del Settore Tecnico
P.Q.M.
dichiara il sig. VLADIMIRO FORIN responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato
contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 24/01/2009.