CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 19 febbraio 2008 – ANBREA MASI contro FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
Lodo Arbitrale del 19 febbraio 2008 – ANBREA MASI contro FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
C O L L E G I O A R B I T R A L E
Avv. Enrico Ingrillì in qualità di Presidente del Collegio Arbitrale, ai
sensi del Regolamento della Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport;
Prof. Avv. Maurizio Benincasa in qualità di Arbitro nominato dalla parte istante,
ai sensi del Regolamento della Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport;
Avv. Ciro Pellegrino in qualità di Arbitro nominato dalla parte
resistente, ai sensi del Regolamento della Camera
di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport;
nel procedimento di Arbitrato promosso da:
ANDREA MASI, nato a Firenze, il 24 febbraio 1971, ivi residente in Via Ponte alle Mosse
n. 182, rappresentato, assistito e difeso, dall’avv. Mattia Grassani di Bologna, Via Dè
Marchi n. 4/2 ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio,
- istante -
contro
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO (“F.I.P.”), con sede legale in Roma, Via
Vitorchiano n. 113, in persona del Presidente e Legale Rappresentante, Prof. Fausto
Maifredi, rappresentata, assistita e difesa dal Prov. Avv. Guido Valori e Avv. Paola Vaccaro
di Roma, Viale delle Milizie n. 106, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio,
- resistente -
Letti i quesiti formulati dalle parti, esaminate le conclusioni delle stesse, esaminati
gli atti e documenti del giudizio, valutate le istanze istruttorie, ha emesso il seguente
LODO ARBITRALE PARZIALE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE
La controversia originava dalla decisione della F.I.P. di escludere dalla lista degli
arbitri di Legadue, per la stagione 2007 – 2008, l’istante e la Sig.ra Barbara La Rocca, con
il loro inserimento nella lista di quelli di Serie B, per motivi tecnici, provvedimento poi
impugnato – avanti alla Commissione di Disciplina del Comitato Italiano Arbitri (C.I.A.) –
dal Sig. Andrea Masi, il quale eccepiva l’effettiva carenza nell’organico degli arbitri di
Legadue, la vacanza di due posti, nonché la totale inattendibilità dei giudizi riportati dal
medesimo e dalla Sig.ra Barbara La Rocca. A seguito della riunione della Commissione di
Disciplina veniva accolto parzialmente il ricorso avverso l’esclusione del tesserato Masi
dalla lista degli arbitri di Legadue per la stagione 2007 – 2008 e per l’effetto, gli atti
venivano rimessi al C.I.A., affinché venisse individuati tra l’istante e la Sig.ra Barbara La
Rocca, quale soggetto avesse diritto a rimanervi.
La pronuncia della Commissione di Disciplina veniva impugnata dall’istante e dalla
Sig.ra Barbara La Rocca, nel frattempo, in data 21.08.2007, il Sig. Andrea Masi dalla
consultazione del sito istituzionale della F.I.P. apprendeva della pubblicazione della lista
degli arbitri della Legadue, per la stagione 2007 – 2008, nella quale non erano inseriti lo
stesso e la Sig.ra Barbara La Rocca.
In data 05.09.2007, la Corte Federale F.I.P. dichiarava improcedibili gli appelli
proposti dall’istante e dalla Sig.ra Barbara La Rocca, previa riunione degli stessi, per
sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della mancata tempestiva impugnativa della
lista arbitri di Legadue.
Con istanza di arbitrato, presentata dinnanzi all’Ecc.ma Camera di Conciliazione e
Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I. (“Camera di Conciliazione”), in data 12.11.2007, il Sig.
Andrea Masi impugnava la decisione della Corte Federale F.I.P., comunicata in data
06.09.2007, di improcedibilità dell’appello dal medesimo proposto, ai sensi dell’art. 12
dello Statuto del C.O.N.I. e dell’art. 45, commi 1 e 2 dello Statuto della F.I.P., esauriti i
gradi interni di Giustizia Federale, esperito il tentativo di conciliazione in data 17.10.2007,
rassegnando le seguenti conclusioni:
- annullare e, comunque, revocare la decisione assunta dalla Corte Federale
F.I.P., pubblicata con C.U. n. 122, C.F. n. 9 del 05.09.2007, di improcedibilità
degli appelli proposti dai Sigg.ri Andrea Masi e Barbara La Rocca, oggetto di
impugnazione, con la riammissione del Sig. Andrea Masi, così come della Sig.ra
Barbara La Rocca, nella lista degli arbitri abilitati a dirigere le gare di Legadue
per la stagione sportiva 2007 – 2008; nominando quale arbitro di propria elezione il
Prof. Avv. Maurizio Benincasa.
In particolare, l’istante eccepiva: 1) l’illegittimità della declaratoria di improcedibilità
degli appelli da parte della Corte Federale F.I.P., per violazione dei regolamenti federali,
ed in particolare dell’art. 86 del Regolamento C.I.A.; 2) l’illegittimità della declaratoria di
improcedibilità degli appelli da parte della Corte Federale F.I.P. – nullità del provvedimento
in violazione ed elusione del giudicato ai sensi dell’art. 241 della L. N. 241/1990; 3)
l’illegittimità ed infondatezza della esclusione del Sig. Masi dalle liste degli arbitri di
Legadue per la stagione sportiva 2007 – 2008.
L’istante eccepiva, altresì, che la pubblicazione della lista degli arbitri di Legadue per
la stagione 2007 – 2008, sul sito istituzionale della F.I.P. non costituiva provvedimento
autonomo, di significato e portata tale da pregiudicare con forza i diritti del Sig. Andrea
Masi; che gli arbitri, peraltro, non avessero alcuna legittimazione attiva di impugnazione
dei comunicati emessi dal C.I.A. Nel merito, l’istante rilevava che il C.I.A., già in data
20.07.2006 aveva deliberato di fissare in n. 31, gli arbitri abilitati a dirigere le gare di
Legadue, mentre all’esito della pubblicazione del C.U. n. 165, la lista del numero degli
arbitri era stata ridotta a n. 30 arbitri effettivi.
In data 16.11.2007, si costituiva in giudizio la F.I.P., la quale richiedeva il rigetto del
ricorso, nominando, quale arbitro di propria elezione, l’Avv. Ciro Pellegrino. In particolare,
la F.I.P. eccepiva che l’impugnativa proposta dall’istante verso il provvedimento della
Commissione di Disciplina, pronunciato in data 31.08.2007, manifestava che non era stata
prestata alcuna acquiescenza, parimenti, la F.I.P. eccepiva che, a far data dal 21.08.2007,
ovvero dal momento in cui l’istante conosceva la lista dell’elenco arbitri della Legadue, per
la stagione 2007 – 2008, decorreva il termine di sette giorni per l’impugnazione, a tal
proposito rilevando che nessuna valenza poteva avere il fatto per cui la lista non fosse
stata comunicata personalmente agli arbitri, i quali sapevano che qualsiasi provvedimento
viene regolarmente pubblicato sul sito istituzionale della Federazione. La F.I.P. osservava
altresì, che stante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi la C.I.A., non aveva
riesaminato la posizione degli arbitri Sigg.ri Andrea Masi e Barbara La Rocca.
Nel merito, la F.I.P. eccepiva che l’esclusione del Sig. Andrea Masi attenesse a
profili squisitamente tecnici e discrezionali dell’Organo arbitrale, non sindacabili dinanzi al
Giudice, rilevando così anche un profilo di inammissibilità dell’istanza di arbitrato.
Si costituiva ritualmente il Collegio Arbitrale - integrato con la nomina dell’Avv.
Enrico Ingrillì’ in qualità di Presidente - il quale teneva la prima udienza, in data
07.12.2007, prendendo atto, allo stato, dell’impossibilità di addivenire ad una conciliazione
della lite. Il procedimento veniva trattato congiuntamente all’istanza di arbitrato proposta
dalla Sig.ra Barbara La Rocca, ed il Collegio riservandosi ogni provvedimento, concedeva
termini alle parti sino al 14.12.2007, per istanze istruttorie e produzioni documentali,
nonché successivo termine sino al 20.12.2007, per replica e ulteriori produzioni
documentali.
In data 14.12.2007, parte istante depositava memoria illustrativa formulando
istanze istruttorie e produzioni documentali, parimenti, la F.I.P. depositava la propria
memoria illustrativa con produzioni documentali. Nel termine di replica, le parti
depositavano i propri scritti difensivi, insistendo per l’accoglimento delle domande
rispettivamente formulate.
MOTIVI
1. Il Collegio è, preliminarmente, chiamato ad esaminare, in fase rescidente, le censure
formulate dall’istante avverso la decisione della Corte Federale che ha dichiarato
improcedibile l’appello del Signor Masi «[…] per sopravvenuta carenza di interesse in
ragione della mancata tempestiva impugnazione della Lista arbitri Legadue 2007/2008 di
cui al C.U. n. 109 del 21 agosto 2007 CIA n. 6 e della definitività delle liste stesse […]».
Le censure sono fondate.
La lista degli arbitri di Legadue per la stagione 2007/2008 pubblicata sul sito
www.arbitri.fip.it costituisce un atto meramente ricognitivo, per quel che attiene alla
posizione dell’istante, della comunicazione notificata in data 16-17 luglio 2007 relativa alla
decisione di retrocessione dalla Legadue alla Serie B Eccellenza.
La tempestiva impugnazione di tale ultimo provvedimento, pertanto, rendeva – e rende –
assolutamente superflua l’impugnazione della Lista pubblicata successivamente.
Infatti, quest’ultima Lista non ha un contenuto giuridico diverso, sotto il profilo sostanziale,
della comunicazione di retrocessione.
Del resto, a tale conclusione hanno attinto gli stessi organi giudiziali domestici. Si legge
nella pronuncia della Commissione Disciplina del C.I.A: del 2 ottobre 2007 che « […] La
“lista” non costituisce di per sé atto autonomamente impugnabile, tant’è che l’art. 86 del
regolamento C.I.A. ed il 5 comma dell’art. 136 del regolamento di Giustizia prescrivono
che il ricorso possa essere proposto solo nelle ipotesi «di esclusione dalle liste di fine anno
sportivo, di revoca, di retrocessione e/o di mancata promozione». Il provvedimento
impugnabile, quindi, è l’esclusione dalla liste e non certo la lista stessa, che non costituisce
mai un autonomo provvedimento, ma rappresenta una semplice “fotografia” della
situazione determinatasi dopo le considerate esclusioni, promozioni e dimissioni, nonché
pronunce degli organi di giustizia, a maggior ragione nel caso di specie dopo le decisioni
sul punto di questa Commissione già deliberate in data 31.07.2007 […]».
Occorre, inoltre, considerare che, a’ sensi dell’art. 86 del Regolamento C.I.A. l’oggetto
delle censure dell’arbitro che reputi di essere stato illegittimamente retrocesso è il
provvedimento di esclusione debitamente comunicato e non anche la successiva (e
consequenziale) lista formata (anche) sulla base di tale provvedimento.
In ogni caso, non si può trascurare la circostanza che – anche aderendo, in via di mera
ipotesi, alla tesi accolta dalla Corte Federale – i termini per l’impugnazione della c.d. Lista
arbitri non possono farsi decorrere dalla pubblicazione della stessa sull’apposito sito
internet. In linea con i principi generali in tema di conoscenza degli atti processuali, tale
termine inizia a decorrere dalla comunicazione all’interessato del provvedimento da
censurare.
In questo senso, si è espressa anche la Federazione resistente che, come emerge dal
documento di parte ricorrente allegato sub 13, con nota del 9 maggio 2007 aveva chiarito
che «[…] I comunicati Ufficiali sono pubblicati e consultabili sul sito federale […] corre
l’obbligo di far presente che, in ogni caso, i termini di impegnativa decorrono dalla data in
cui la Federazione trasmette le deliberazioni alle componenti interessate […]».
Da quanto sopra esposto emerge che la decisione della Corte Federale è illegittima e,
come tale, deve essere annullata.
Da tale annullamento discendono due diverse conseguenze. Per un verso, infatti, può
reputarsi ormai definitiva la decisione della Commissione di Disciplina del 31 luglio 2007
nella parte in cui dispone che uno, tra gli arbitri Masi e La Rocca, debba essere reinserito
nella lista di Legadue per la stagione 2007/2008. In questo senso si è espressa la stessa
Commissione di Disciplina Federale nella decisione del 2 ottobre 2007 laddove ha
affermato «[…] le decisioni n. 8 e n. 9 della Commissione Disciplina sono definitivamente
“passate in giudicato”, divenendo ormai irrevocabili […]».
Dall’altro, il Collegio è chiamato ad esaminare le censure di merito formulate dal ricorrente
avverso il mancato integrale accoglimento dell’impugnazione avverso l’esclusione di
entrambi gli arbitri dalla lista in parola.
Costituisce un principio ormai consolidato nella giurisprudenza dei Collegi Arbitrali presso
la Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport quello secondo il quale al Collegio spetta
il potere integrale di riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non
quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso posti dalle parti, ovvero
dalla clausola compromissoria sulla quale i poteri sono di volta in volta fondati, legati al
tipo di vizio denunciabile, con la conseguenza che innanzi al Collegio sono deducibili
questioni attinenti non solo alla legittimità, ma anche al merito della decisione impugnata.
Il meccanismo di risoluzione delle controversie in materia sportiva è esterno ai sistemi
disciplinari delle federazioni sportive ed alternativo rispetto alla giurisdizione ordinaria (ai
sensi dell’art. 3.1. del D. L. n. 220 del 18 agosto 2003, convertito nella L. n. 280 del 2003).
L’attività della Camera, per quanto riferibile anche all’ordinamento sportivo in generale,
non può essere ricondotta al sistema della federazione sportiva di volta in volta
interessata, né l’organo arbitrale che conosca dell’impugnazione di un provvedimento
disciplinare può essere ritenuto organo della federazione.
Dunque, competono al Collegio tutti i poteri in forza del principio devolutivo del giudizio
avanti la Camera, come già espresso nel lodo arbitrale reso tra la A.C.F. Fiorentina S.p.A. e
la F.I.G.C., in data 27 ottobre 2006: “tale controversia può riguardare l’applicazione delle
norme così come l’apprezzamento dei fatti alla base del provvedimento in cui quella
volontà è espressa; sulla sua estensione e sulle modalità della sua risoluzione non influisce
il numero di passaggi attraverso i quali quella volontà si è formata”.
La prima conseguenza, valutate anche le ragioni di urgenza prospettate dall’istante, può
metter capo al presente lodo parziale il cui contenuto appare di immediata utilità per la
parte ricorrente. In questa prospettiva, si consideri anche la circostanza che gli stessi
organi di giustizia federale (cfr. Decisione della Commissione di Disciplina del 2 ottobre
2007) hanno evidenziato che « […] Il C.I.A., quale Organo Federale, aveva l’obbligo,
dunque, di ottemperare a tali decisioni [id est, quelle di ammissione di uno solo degli
arbitri Masi e La Rocca] immediatamente esecutive ai sensi dell’art. 41, comma 3 dello
Statuto e la pubblicazione delle nuove liste non poteva che essere la “fotografia” di tale
situazione consolidata […]».
Sul secondo profilo, quello relativo al merito dell’esclusione di entrambi gli arbitri dalla
Lista di Legadue per la stagione 2007/2008, il Collegio si pronuncerà definitivamente a
seguito dell’istruttoria, che prosegue come disposto con separata ordinanza.
Il Collegio si riserva di statuire sulle spese di lite, sulle spese arbitrali e sulla sorte dei diritti
amministrativi versati dalle parti all’esito della decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale
all’unanimità, non definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, annulla la
decisione della Corte Federale F.I.P. di cui al C.U. n. 122, C.F. n. 9 del 5 settembre 2007 e
dispone che il presente giudizio prosegua come da separata ordinanza.
Con riserva di decisione sulle spese di lite, sulle spese arbitrali e sulla sorte dei diritti
amministrativi all’esito della decisione definitiva.
Così deciso non definitivamente in Roma, all’unanimità e in conferenza personale degli
arbitri il 6 febbraio 2008.
Il presente lodo parziale è stato sottoposto al controllo formale della Camera a’ sensi
dell’art. 20 del Regolamento.
F.to Enrico Ingrillì
F.to. Maurizio Benincasa
F.to Ciro Pellegrino