COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 14/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. F.LLI CAMBISE CALCIO A CINQUE AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA A.S.P. PRO CALCETTO AVEZZANO / .S.D. FRATELLI CAMBISE CALCIO A CINQUE DISPUTATA IL 19/01/2008 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5, SERIE “C/1”.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 14/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. F.LLI CAMBISE CALCIO A CINQUE AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA A.S.P. PRO CALCETTO AVEZZANO / .S.D. FRATELLI CAMBISE CALCIO A CINQUE DISPUTATA IL 19/01/2008 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5, SERIE “C/1”. Con reclamo ritualmente proposto, la società sportiva A.s.d. Fratelli Cambise ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Pro Calcetto Avezzano, per avere quest’ultima utilizzato i calciatori Lunari Cid Nelson, Moretton Giovanni, Gaute Alan Diego e Santos Fallace Barbosa che non avrebbero avuto titolo a parteciparvi poiché non regolarmente tesserati. La società controinteressata ha fatto pervenire controdeduzioni, con le quali ha eccepito l’inammissibilità del reclamo sia per mancanza del relativo preannuncio, sia per la sua genericità violando, in tal modo il disposto dell’art. 29, commi 2, 3, 5, 7 e 8, nonché dell’art. 33, commi 5 e 6. Osserva la Commissione che, alla luce degli atti in possesso del Comitato, il reclamo deve essere accolto in quanto la società Pro Calcetto Avezzano ha utilizzato il calciatore Santos Fallace Barbosa che effettivamente non aveva titolo a partecipare alla gara, poiché non tesserato con la stessa società come, peraltro, già affermato da questa Commissione con delibera di cui al C.U. n° 39 del 31.1.2008. Per quanto concerne, invece, le eccezioni proposte nelle controdeduzioni della società Pro Calcetto Avezzano e ribadite in sede di comparizione, le stesse non possono essere accolte apparendo inconferenti ed infondate, visto che la procedura dinanzi alle Commissioni territoriali non prevede il preavviso contemplato, invece, per l’analoga procedura dinanzi al G.S. e che il reclamo proposto dalla società Fratelli Cambise appare sufficientemente motivato e, comunque, tale da integrare i requisiti minimi indispensabili ai fini dell’ammissibilità. Deve essere, pertanto, applicata nei confronti della società Pro Calcetto Avezzano la sanzione della perdita della gara, nonché le conseguenti sanzioni di natura economica nei confronti della stessa e personale nei confronti del dirigente accompagnatore. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di accogliere il reclamo e di infliggere alla società Pro Calcetto Avezzano le seguenti sanzioni: perdita della gara Pro Calcetto Avezzano – Fratelli Cambise Calcio a cinque, con il punteggio di 0 – 6; inibizione fino al 31.3.2008 al dirigente accompagnatore Sig. Cosimo Claudio; ammenda di € 104,00. Delibera, inoltre, di restituire alla società reclamante la tassa versata.
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