COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 14/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS PRATOLA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA PER 0 A 3 ) IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS PRATOLA CALCIO / AID SAN GIUSEPPE NON DISPUTATA IL 9/01/08 PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI (C.U.N. 22 DEL 17/01/08 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI L’AQUILA)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 14/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS PRATOLA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA PER 0 A 3 ) IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS PRATOLA CALCIO / AID SAN GIUSEPPE NON DISPUTATA IL 9/01/08 PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI (C.U.N. 22 DEL 17/01/08 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI L’AQUILA) Con appello ritualmente proposto, la ASD Virtus Pratola Calcio ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe adottato dal G.S. per non aver consentito di effettuare la disputa della gara nei termini previsti dal regolamento in quanto un incaricato della stessa apriva il cancello di accesso al campo, che era chiuso con lucchetto a catena, solo alle 15,32 allorché era trascorso il tempo di attesa ed il dirigente della squadra avversaria si era rifiutato di disputare la gara il cui inizio era, appunto, fissato per le ore 15,00. Ha dedotto l’appellante che la decisione impugnata doveva ritenersi illegittima in quanto il tempo di attesa rispettato dall’arbitro non era stato di 32’ ma solo di 29’ come si poteva rilevare dal tabulato telefonico del cellulare del Sig. Emilio Palombizio, accompagnatore della Società (che veniva allegato) dal quale si rileva la telefonata fatta al 113 alle ore 15,29 proprio per precostituirsi la prova nonché dalla registrazione della comunicazione fatta al Comando Stazione Carabinieri di Popoli che riservava di allegare. Ha, pertanto, concluso per la riforma della decisione e per la ripetizione della gara. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti precisando che il tempo di attesa era stato cronometrato con il suo orologio e che non vi potevano essere stati errori di sorta. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. I precisi riferimenti forniti dal direttore di gara (da considerarsi fonte di prova privilegiata) non possono essere superati dagli elementi offerti dalla società appellante e ciò in quanto non vi è prova che il tabulato prodotto sia effettivamente riferibile al dirigente accompagnatore della Virtus Pratola Calcio ed inoltre non risulta prodotta agli atti del procedimento la comunicazione che sarebbe stata effettuata ai Carabinieri di Popoli il cui numero di pronto intervento peraltro non risulta essere il 113. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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