COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 14/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D POLISPORTIVA VALFINO AVVERSO LE DECISONI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA PER 0 – 3; AMMENDA DI € 300,00; SQUALIFICA CALCIATORE FERRANTE EDOARDO PER QUATRO GARE; INIBIZIONE DEL DIRIGENTE FERANTE GIOVANNI FINO AL 31.12.08) IN RELAZIONE ALLA GARA VALFINO / LAURETUM DISPUTATA IL 6/1/08 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI (C.U. n° 33 DEL 10/1/08).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 14/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D POLISPORTIVA VALFINO AVVERSO LE DECISONI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA PER 0 – 3; AMMENDA DI € 300,00; SQUALIFICA CALCIATORE FERRANTE EDOARDO PER QUATRO GARE; INIBIZIONE DEL DIRIGENTE FERANTE GIOVANNI FINO AL 31.12.08) IN RELAZIONE ALLA GARA VALFINO / LAURETUM DISPUTATA IL 6/1/08 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI (C.U. n° 33 DEL 10/1/08). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D POLISPORTIVA VALFINO ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. a seguito dei fatti accaduti nel corso della gara che avrebbero condotto l’arbitro a sospenderla, in quanto impossibilitato a portarla a termine in conseguenza del rifiuto del dirigente Ferrante Giovanni ad abbandonare il campo, seppure allontanato dallo stesso, ed a seguito dell’accerchiamento da parte dello stesso dirigente e dei suoi calciatori nei confronti dell’arbitro. Ha dedotto l’appellante che in realtà non sarebbero sussistite le ragioni per adottare un simile provvedimento, in quanto non sarebbero accaduti fatti tali da indurre l’arbitro a sospendere la gara, visto che il Ferrante si era limitato ad entrare in campo per chiudere un cancello rimasto aperto e che sarebbe prontamente uscito dal terreno di gioco dopo il suo allontanamento. L’accerchiamento, peraltro, era stato finalizzato solo a protestare nei confronti del direttore di gara ed era fine a se stesso. L’arbitro, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti. Osserva la Commissione che, quanto alla sanzione della perdita della gara la decisione del primo giudice deve essere confermata, in quanto la sospensione è stata determinata dall’impossibilità di fare riprendere il gioco una volta che i provvedimenti assunti dall’arbitro non hanno avuto esecuzione per il comportamento assunto dal Ferrante. Congrua ed adeguata appare, inoltre, la squalifica inflitta al calciatore Ferrante Edoardo. Quanto, invece, all’ammenda di € 300,00, la stessa deve essere lievemente ridotta in considerazione della non particolare gravità del fatto contestato e della categoria di appartenenza della società. Va, inoltre, ridotta la inibizione inflitta al dirigente Ferrante Giovanni, siccome sproporzionata rispetto alla reale entità dell’accaduto, visto che allo stesso non può addebitarsi un comportamento di violenza nei confronti del direttore di gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre l’inibizione inflitta al dirigente Ferrante Giovanni fino al 30.6.2008, nonché l’ammenda inflitta alla società Valfino ad € 200,00, confermando nel resto l’impugnata decisione. Dispone accreditarsi la tassa di reclamo ove addebitata.
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