COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 14/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CIVITALUPARELLA AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA CIVITALUPARELLA / BORRELLO DISPUTATA IL 27/01/08 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE “F”.
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 14/02/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CIVITALUPARELLA AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA CIVITALUPARELLA / BORRELLO DISPUTATA IL 27/01/08 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE “F”.
Con reclamo ritualmente proposto , la Società Civitaluparella ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società Borrello, gara terminata con il punteggio di 1 a 5, per avere quest’ultima società contravvenuto al disposto di cui alla normativa federale che impone l’utilizzo per tutta la gara di almeno due calciatori giovani , nati dal 1° gennaio 1985 in poi.
La Società controinteressata, nel fare pervenire le sue controdeduzioni, ha chiesto respingersi il reclamo in quanto genericamente indirizzato alla F.I.G.C. Regionale.
Osserva la Commissione che il reclamo è fondato e merita accoglimento.
Quanto alla sua proponibilità e ricevibilità, occorre ricordare che anche nella giustizia sportiva vige il principio di conservazione degli atti e, dal tenore del reclamo, si evince chiaramente che lo stesso sia stato indirizzato agli organi di giustizia sportiva i quali devono verificare la rispettiva competenza.
Nel merito, risulta dagli atti ufficiali in possesso del Comitato che la Soc. Borrello nella gara di cui si discute , ha violato il disposto riportato sul C.U. n. 2 del 12 luglio 2007 del Comitato Regionale Abruzzo L.N.D., che prevede l’obbligo di impiegare per tutta la durata della gara almeno due calciatori nati dal 1.1.1985 in poi avendo impiegato per tutto il primo tempo un solo “fuori quota” anziché due ed avendone, invece, impiegati due, come da regolamento solo dal secondo tempo.
La violazione di tale norma comporta la sanzione della perdita della gara nonché quella pecuniaria in danno della Società.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di accogliere il reclamo e di infliggere alla A.S.D. Borrello la sanzione della perdita della gara con il seguente punteggio, Civitaluparella / Borrello: 3 a 0; di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 52,00; di inibire il Sig. Casciato Alfredo, dirigente accompagnatore del Borrello fino al 29/02/08.
Dispone restituirsi la tassa versata.
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