COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 19 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIAL RECLAMO N. 89 della società A.S. ALLARESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n°32 del 16.01.2008 (Punizione sportiva perdita della gara (Athletes World Pizzo – Allarese) con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 50,00, squalifica calciatore CARE’ Bruno per CINQUE gare, squalifica calciatori DE MASI Ilario Rocco, IERACE Giuseppe e SUPPA Antonio per QUATTRO gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 19 FEBBRAIO 2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIAL
RECLAMO N. 89 della società A.S. ALLARESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al
Comunicato Ufficiale n°32 del 16.01.2008 (Punizione sportiva perdita della gara (Athletes World Pizzo – Allarese) con il
punteggio di 0 – 3, ammenda di € 50,00, squalifica calciatore CARE’ Bruno per CINQUE gare, squalifica calciatori DE MASI
Ilario Rocco, IERACE Giuseppe e SUPPA Antonio per QUATTRO gare).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
Sentito il rappresentante della società reclamante;
Sentito il direttore di gara “a chiarimenti”;
RILEVA
Preliminarmente che, nel corso della seduta del 28.01.2008, la Commissione Disciplinare Territoriale, decidendo sul reclamo
propostogli dalla Società A.S. Allarese relativamente alla gara Athletes World Pizzo - Allarese, del 13.01.2008, ha deliberato sulla
posizione dei calciatori della società reclamante Carè Bruno, De Masi Ilario Rocco, Ierace Giuseppe e Suppa Antonio, riservandosi
la decisione in ordine ai punti del reclamo riguardanti la punizione sportiva della perdita della gara e l’ammenda (cfr. C.U. n.93 del
30.01.2008 del Comitato Regionale Calabria);
- Che dal rapporto dell’arbitro della gara suindicata e dai chiarimenti dallo stesso forniti nel corso dell’odierna seduta, risulta quanto
qui di seguito riportato:
Al 28° del II tempo, in seguito all’espulsione del calciatore della Società Allarese, Carè Bruno, per comportamento offensivo e
minaccioso nei confronti dell’arbitro, quest’ultimo veniva accerchiato da quasi tutti i calciatori della società suddetta, che gli
proferivano frasi ingiuriose e minacciose; in particolare, i calciatori De Masi Ilario Rocco e Ierace Giuseppe lo minacciavano con frasi
quali “da qui non esci vivo” e “ora tu paghi per tutti”, venendo, di conseguenza, espulsi.
In tale frangente concitato, si avvicinava all’arbitro il calciatore Suppa Antonio della Allarese con il braccio alzato nel tentativo di
colpirlo, non riuscendo nel proprio intento per il pronto intervento dei dirigenti e dei calciatori della società ospitante.
Nel frattempo, il calciatore Carè Bruno, espulso in precedenza, faceva il gesto di colpire il direttore di gara con uno schiaffo,
minacciandolo nuovamente.
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Comunicato Ufficiale N. 102 del 19 Febbraio 2008
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A questo punto, il direttore di gara, ritenendo di non potere notificare i provvedimenti sanzionatori a carico dei calciatori della Società
Allarese resisi responsabili dei fatti descritti in precedenza, e, “senza notificare le espulsioni e senza emettere il triplice fischio”,
decideva di sospendere definitivamente la gara, ritenendo che in caso contrario avrebbe messo in pericolo la propria incolumità.
Il Giudice di prime cure ha considerato corretto l’uso dei poteri fatto dal direttore di gara in ordine alla interruzione della gara, ex
art.64 delle NOIF, sanzionando la Società Allarese con la perdita della partita in questione per 0-3 e con l’ammenda di € 50,00, a
titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento dei propri calciatori.
Tale decisione, a giudizio dell’adita Commissione, non appare condivisibile.
Nella situazione testé descritta non si ravvisa, infatti, l’esistenza di una situazione di incertezza e di turbativa imminente, grave,
oggettiva e non ovviabile col ricorso a provvedimenti idonei a riportare l’ordine in campo, requisiti questi, per consolidata
giurisprudenza CAF, indispensabili a legittimare l’arbitro ad interrompere la gara, ex art.64 delle N.O.I.F..
Infatti, perché le gare possano subire interruzioni nel corso del loro svolgimento a cagione di minacce sia pur gravi da parte di
calciatori o di dirigenti legittimati a permanere sul terreno di gioco, non solo necessita che queste abbiano posto in serio pericolo
l’incolumità degli ufficiali di gara, ma occorre, altresì, che l’arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze e, soprattutto,
che abbia verificato l’impossibilità di giungere alla normale conclusione della partita, dopo aver fatto ricorso agli opportuni
provvedimenti disciplinari in suo potere per ricondurre la gara nell’alveo della regolarità.
Se così non fosse, precisa la C.A.F., ben pochi incontri avrebbero la possibilità di pervenire a regolare conclusione.
Quindi, il potere discrezionale che ha l’arbitro di sospendere la gara deve prescindere dalle sue personali impressioni e supposizioni
e va esercitato in presenza di situazioni di gravità obiettiva, atte a mettere in pericolo l’incolumità dei partecipanti alla gara oppure a
non consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia.
Nel caso concreto, il comportamento tenuto dai calciatori nei confronti dell’arbitro non sembrano aver causato una situazione di
grave turbativa, al contrario di quanto sostenuto dallo stesso nel corso dell’odierna seduta, tenuto conto che le sanzioni irrogate nei
loro confronti dal Giudice di prime cure sono state già congruamente ridotte in II istanza (cfr. C.U. n.93/08 del C.R.C. già menzionato
in precedenza), apparendo, piuttosto, risultanze di atteggiamenti indisciplinati momentanei, autonomamente esauritisi in un breve
lasso di tempo.
A tal proposito, a parere della CAF, nel caso in cui la direzione tecnica della gara venga turbata momentaneamente da proteste o
atteggiamenti ribelli di calciatori durante lo svolgimento del gioco, il decretare la fine anticipata della competizione non corrisponde
ad una reale situazione di pericolo, rivelandosi, piuttosto, come proiezione di uno stato d’animo dell’arbitro esageratamente
preoccupato o timoroso. Circostanza, questa, verificatasi nel caso in esame.
Nella fattispecie, per come evidenziato dalla C.A.F. in una pronuncia alla quale fa opportunamente riferimento la reclamante, “il
direttore di gara ha esageratamente sospettato di poter essere vittima di aggressioni ...(omissis)... e, sotto la spinta di un timor
panico assolutamente ingiustificato, in quanto non proporzionato alla concreta situazione esistente in campo, decise
precipitosamente di interrompere la gara ...(omissis)... quando il ricorso ai rimedi che egli aveva in suo potere gli avrebbe consentito
di ristabilire la calma ...(omissis)... e di continuare a dirigere ed a far svolgere la partita (Sent. 11/c 2172/86 n.11).
In conclusione, si ribadisce che non può condividersi la decisione adottata dal Giudice Sportivo Territoriale di infliggere alla società
reclamante la punizione sportiva della perdita della gara de qua col punteggio di 0-3, nella precipua considerazione, ribadiscesi, che
il direttore di gara, decidendo di adottare la decisione di sospendere definitivamente la gara, non ha fatto un corretto uso dei suoi
poteri ex art.64 delle NOIF e, pertanto, si dispone la ripetizione della stessa, confermando nel resto l’impugnato provvedimento;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, ordina di:
ripetere la gara ATHLETES WORLD PIZZO - ALLARESE, disputatasi il 13.01.2008;
rimette al Presidente della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia per quanto di competenza in ordine alla ripetizione della gara;
confermare nel resto.
dispone, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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