COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 19 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIAL RECLAMO N. 108 della società A.S.D. MANCHESTER CASTROVILLARI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°97del 06.02.2008 (Squalifica calciatore COVELLI Matteo per QUATTRO giornate).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 19 FEBBRAIO 2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIAL
RECLAMO N. 108 della società A.S.D. MANCHESTER CASTROVILLARI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n°97del 06.02.2008 (Squalifica calciatore COVELLI Matteo per QUATTRO giornate).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
In via preliminare, che, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., il rapporto dell’arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto,
non può essere tenuta in considerazione la ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante in maniera differente da quella effettuata
dal direttore di gara;
Che dal rapporto dell’arbitro della gara Manchester Castrovillari - Torretta, del 02.02.2008, risulta in maniera chiara ed inequivoca
che il calciatore della società A.S.D. Manchester Castrovillari, nonché capitano, Covelli Matteo, dopo essere stato espulso per
doppia ammonizione, si avvicinava al direttore di gara proferendogli frasi offensive e minacciose;
Considerato che la sanzione del Giudice di prime cure appare congrua ed adeguata ai fatti ascritti al Covelli;
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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