COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 19 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIAL RECLAMO N. 109 del Sig. VASTA Davide (società Nuova Curinga) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°97del 06.02.2008 (Squalifica fino al 02.05.2008).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 19 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIAL RECLAMO N. 109 del Sig. VASTA Davide (società Nuova Curinga) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°97del 06.02.2008 (Squalifica fino al 02.05.2008). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Vasta Davide della società Nuova Curinga, a seguito della notifica di una ammonizione dopo solo quattro minuti di gioco, metteva le mani in faccia all’arbitro spingendolo senza conseguenze lesive, e a seguito della successiva espulsione tentava di aggredire lo stesso, non riuscendo nell’intento grazie al provvidenziale intervento dei compagni di squadra; considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata; P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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