COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 19 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIAL RECLAMO N. 110 della società A.S.D. ROYAL FIN CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°94del 30.01.2008 (Ammenda di € 800,00 e DIFFIDA).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 19 FEBBRAIO 2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIAL
RECLAMO N. 110 della società A.S.D. ROYAL FIN CALCIO A 5
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n°94del 30.01.2008 (Ammenda di € 800,00 e DIFFIDA).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
La reclamante impugna le decisioni assunte dal giudice sportivo pubblicate sul comunicato ufficiale n ° 94 del 30.01.2008
adducendo l’insussistenza dei fatti contestati, la mancanza di responsabilità della società, nell’ipotesi che gli stessi vengano provati,
e da ultimo il comportamento esemplare tenuto nel corso degli anni dalla società stessa.
Le ragioni addotte non sono da condividere essendo provati i fatti contestati (comportamento offensivo e minaccioso da parte dei
sostenitori della Royal Fin ed in particolare di uno tra essi che raggiunto l’arbitro gli poneva la mano destra sul collo e tentava di
afferrarlo), e accertata la conseguente responsabilità della società;
ritenuto, tuttavia, di dover modulare la sanzione dell’ammenda riducendola ad € 500,00;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce l’ammenda inflitta alla società A.S.D. ROYAL FIN CALCIO A 5 ad € 500,00;
Conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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