COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 19 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIAL RECLAMO N. 110 della società A.S.D. ROYAL FIN CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°94del 30.01.2008 (Ammenda di € 800,00 e DIFFIDA).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 19 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIAL RECLAMO N. 110 della società A.S.D. ROYAL FIN CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°94del 30.01.2008 (Ammenda di € 800,00 e DIFFIDA). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA La reclamante impugna le decisioni assunte dal giudice sportivo pubblicate sul comunicato ufficiale n ° 94 del 30.01.2008 adducendo l’insussistenza dei fatti contestati, la mancanza di responsabilità della società, nell’ipotesi che gli stessi vengano provati, e da ultimo il comportamento esemplare tenuto nel corso degli anni dalla società stessa. Le ragioni addotte non sono da condividere essendo provati i fatti contestati (comportamento offensivo e minaccioso da parte dei sostenitori della Royal Fin ed in particolare di uno tra essi che raggiunto l’arbitro gli poneva la mano destra sul collo e tentava di afferrarlo), e accertata la conseguente responsabilità della società; ritenuto, tuttavia, di dover modulare la sanzione dell’ammenda riducendola ad € 500,00; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce l’ammenda inflitta alla società A.S.D. ROYAL FIN CALCIO A 5 ad € 500,00; Conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it