COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 19 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIAL RECLAMO N. 113 della società POL. ALBIDONA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n°29 del 06.02.2008 (Squalifica calciatore PALADINO Francesco per DUE gare, ammenda di € 200,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 19 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIAL RECLAMO N. 113 della società POL. ALBIDONA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n°29 del 06.02.2008 (Squalifica calciatore PALADINO Francesco per DUE gare, ammenda di € 200,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA preliminarmente dichiara, ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera a) del C.G.S., non impugnabile la squalifica del calciatore Paladino Francesco per due gare; Che, dal rapporto dell’arbitro della gara Albidona - Juve Rossano, del 03.02.2008, risulta quanto qui di seguito riportato: - Al 43° del II tempo, la gara veniva sospesa per circa sei minuti, in quanto un calciatore della Società Juve Rossano, non identificato dall’arbitro (che in quel frangente era girato di spalle rispetto al calciatore medesimo), si abbassava i pantaloncini e mostrava al pubblico il fondoschiena, provocando una rissa in campo, sedata sul nascere grazie all’intervento dei dirigenti dell’Albidona e dei Carabinieri; - A fine gara, il calciatore Converso Domenico della Società Juve Rossano “dava inizio ad una rissa, durata quasi 15 minuti”, che veniva repressa, con difficoltà, dalle Forze dell’Ordine. Il Giudice Sportivo Territoriale, preso atto di quanto sopra, ha squalificato, fra gli altri, il capitano della Società Albidona, Paladino Francesco, per due gare, per non essersi “prodigato a reprimere le intemperanze dei calciatori della propria squadra, come previsto dall’art.73 delle N.O.I.F.”, sanzionando, inoltre, la società medesima con un ammenda di € 200,00 per responsabilità oggettiva. La sanzione dell’ammenda inflitta alla società Pol. Albidona appare congrua ed adeguata per i fatti verificatisi; P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale delibera : dichiarare inammissibile il ricorso per quanto attiene la squalifica al calciatore PALADINO Francesco; rigettare nel resto; dispone, infine, incamerarsi la tassa.
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