COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 41 DEL 14.02.2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO dell’A.S.D. S.S. SAN GIOVANNI in merito alla squalifica fino al 31.03.2008 a carico del proprio allenatore ROMANO Armando (Torneo Pulcini Memorial Cattaruzzi) (in C.U. D.P.Trieste N°21 del 24.01.2008).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 41 DEL 14.02.2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO dell’A.S.D. S.S. SAN GIOVANNI in merito alla squalifica fino al 31.03.2008 a carico del proprio allenatore ROMANO Armando (Torneo Pulcini Memorial Cattaruzzi) (in C.U. D.P.Trieste N°21 del 24.01.2008).
Con tempestivo reclamo la A.S.D. S.S. SAN GIOVANNI chiedeva “la revoca della squalifica” sino al 31 marzo 2008 inflitta al proprio allenatore ROMANO Armando dal G.S. “per reiterate ingiurie e minacce nei confronti dell’arbitro a fine gara” in occasione del Torneo Pulcini Memorial Cattaruzzi.
Nella narrativa del reclamo, la società afferma che il dirigente-arbitro che ha sottoscritto il referto sarebbe persona diversa da colui che ha arbitrato la gara; che i dirigenti accompagnatori delle due squadre avrebbero firmato il referto in bianco, prima che questo venisse compilato; e che l’allenatore ROMANO Armando si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni in ordine ad una situazione di gioco, “senza insultare, minacciare o offendere”.
Il settore giovanile e scolastico della FIGC, nel suo regolamento, prevede la figura di dirigenti di società designati ad arbitrare le gare delle categorie di base. Il C.G.S., nel suo titolo VI, rubricato “La disciplina sportiva in ambito regionale della LND e del settore per l'attività giovanile e scolastica” porta una norma di chiusura all’art. 46/7 C.G.S., secondo cui “Per tutto quanto non previsto nel presente Titolo, si applicano le disposizioni generali di cui al Titolo IV”.
Non è previsto così che, quando il referto arbitrale sia redatto da un dirigente arbitro anziché da un arbitro di ruolo, le conseguenze di valutazione probatoria del referto di gara siano diverse da quelle previste dall’art. 35 (posto all’interno proprio del Titolo IV C.G.S.) per cui, in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare, “I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.”
Tale considerazione è inattaccabile nel caso di specie, anche per il fatto che entrambe le società impegnate nella gara hanno, per così dire, “partecipato” alla stesura del referto mediante la sottoscrizione effettuata dai due dirigenti accompagnatori ufficiali che, sottoscrivendo, hanno espressamente dichiarato “di aver preso visione del presente referto arbitrale redatto in ogni sua parte ritenendolo conforme a quanto verificatosi e accettandolo incondizionatamente a tutti gli effetti”. La mera affermazione di parte per cui l’arbitro “si è fatto firmare il referto dai dirigenti delle squadre in bianco e precedentemente alla gara” non può convincere del contrario la C.D.T.
L’affermazione, così, che l’allenatore si sarebbe comportato in modo difforme da come indicato in quello stesso referto sottoscritto da un dirigente della stessa società, si manifesta come assolutamente infondata. La C.D.T., non può che condividere la decisione del G.S. di infliggere la squalifica qui impugnata, che peraltro appare equa anche nella sua entità, in considerazione del ruolo evidentemente educativo che l’allenatore di una squadra Pulcini deve svolgere.
Tutt’altro discorso deve farsi per la lamentela svolta dalla reclamante in ordine alla condotta dei dirigenti che si sarebbero scambiati il ruolo di arbitro dell’incontro. Tale questione non influisce minimamente sulla questione oggetto di reclamo, attinente alla condotta dell’allenatore, però merita un accertamento al quale è deputata la Procura Federale, investendo un caso che potenzialmente presenta risvolti disciplinarmente rilevanti.
P.Q.M.
La C.D.T. FVG, rigetta il reclamo perché infondato; dispone l’incameramento della tassa reclamo e rimette gli atti alla Procura Federale per gli opportuni accertamenti sulla questione segnalata dalla reclamante.
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