COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 14/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS SORA 07 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 21 DEL 15.11.2007 (Gara: VIS SORA 07 – VALLERADICE del 10.11.2007 – Campionato III Categoria Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 14/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS SORA 07 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 21 DEL 15.11.2007 (Gara: VIS SORA 07 – VALLERADICE del 10.11.2007 – Campionato III Categoria Frosinone) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; rilevato che la reclamante deduce l’ingiustizia della decisione impugnata in quanto, a suo dire, la mancata disputa della gara in epigrafe non dipende da sua responsabilità ma dal mancato spostamento d’orario, pur richiesto alla competente Delegazione; ritenuto che, dagli atti ufficiali, emerge che la gara non si è disputata in quanto nell’orario programmato il campo di gioco risultava occupato da una gara amatoriale; ritenuto altresì che la reclamante ha effettivamente inoltrato la richiesta di spostamento solo in data 7 e 9 novembre 2007 e quindi oltre il termine perentorio fissato per tali richieste (almeno cinque giorni prima della gara) comunicato alle Società con i Comunicati Ufficiali 8 e 16 della Delegazione Provinciale di Frosinone; osservato infine che l’evento che ha impedito lo svolgimento della gara non può certo definirsi imprevedibile, in quanto la programmazione della gara concomitante è avvenuta in tempi ben antecedenti a quelli dell’inoltro della richiesta di spostamento; DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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