COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 14/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ IBC PONTECORVO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CASERTA BRUNO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. 47 DEL 7.2.2008 (Gara; MEDAGLIE D’ORO CERVARO – IBC PONTECORVO del 3.2.2008 – Campionati Allievi Provinciali Frosinone)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul
Comunicato Ufficiale N° 106 del 14/02/2008
decisioni della commissione disciplinare territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ IBC PONTECORVO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CASERTA BRUNO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. 47 DEL 7.2.2008
(Gara; MEDAGLIE D’ORO CERVARO – IBC PONTECORVO del 3.2.2008 – Campionati Allievi Provinciali Frosinone)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante, a sostegno dell’invocata riduzione della sanzione, non possono ritenersi assumibili;
che, in effetti, pur escludendo che la gomitata inferta dal calciatore CASERTA al viso dell’avversario abbia causato la caduta di quest’ultimo a terra;
detto questo va ricondotto in ogni caso in un comportamento di condotta violenta;
che, pertanto, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo si ricollega alla sanzione minima edittale prevista dall’art. 19 comma 4 b) del C.G.S.;
tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
Di respingere il reclamo e, per l’effetto, conferma la squalifica del calciatore CASERTA BRUNO per 3 gare.
La tassa reclamo va incamerata.
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