COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 14/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING PONTECORVO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 100 DEL 31.1.2008 (Gara: SCAURI MINTURNO – SPORTING PONTECORVO del 27.1.2008 – Campionato Allievi Regionali)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 14/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING PONTECORVO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 100 DEL 31.1.2008 (Gara: SCAURI MINTURNO – SPORTING PONTECORVO del 27.1.2008 – Campionato Allievi Regionali) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; rilevato che la reclamante deduce l’ingiustizia della delibera impugnata in quanto, a suo dire, al momento della sospensione della gara non si trovava con un numero di calciatori inferiore al minimo consentito a differenza degli avversari e quindi contesta la punizione della perdita della gara comminata anche a suo carico; osservato che, da quanto emerge dal referto arbitrale estremamente dettagliato e circostanziato, la gara è stata sospesa dal direttore di gara a seguito di una rissa generale che aveva coinvolto numerosi calciatori di entrambe le squadre nonché per gli incidenti che avevano coinvolto dirigenti e spettatori; ritenuto dunque che la decisione impugnata è adeguata al caso e non si presta a censure di sorta e va integralmente confermata, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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