COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 14/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTALTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 97 DEL 24.1.2008 (Gara: MONTALTO – TANAS CASALOTTI del 19.1.2008 – Coppa Lazio Allievi)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 14/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTALTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 97 DEL 24.1.2008 (Gara: MONTALTO – TANAS CASALOTTI del 19.1.2008 – Coppa Lazio Allievi) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esamianti gli atti ufficiali; rilevato preliminarmente che il reclamo non è stato inviato alla controparte TANAS CASALOTTI precludendone l’esame, essendo tale adempimento, dettato dall’art. 46 comma 5 del C.G.S., obbligatorio a pena di inammissibilità; Ciò premesso questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it